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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29934/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello e confermato la legittimità di un avviso di accertamento relativo a TARES e TIA per gli anni 2010-2015. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando che il giudice di appello avesse reso una motivazione incongrua, lacunosa, insufficiente e contraddittoria, omettendo di valutare le prove offerte per dimostrare l'insussistenza della pretesa tributaria e l'esenzione dai tributi richiesti dall'amministrazione comunale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché la motivazione della CTR non consentiva di comprendere le ragioni del rigetto delle difese della contribuente. In particolare, la formula usata dal giudice di merito sul mancato assolvimento dell'onere probatorio è stata reputata meramente apparente e non idonea a superare il "minimo costituzionale" richiesto per la validità della motivazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione e/o l'applicazione dell'onere della prova in relazione alla pretesa tributaria e alle dedotte cause di esenzione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato insieme alle altre norme processuali per denunciare l'omessa o erronea valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    usata come precedente di legittimità sul parametro del "minimo costituzionale" della motivazione e sulla nullità della sentenza per motivazione apparente

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il ragionamento decisorio non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, limitandosi a formule astratte o assertive.
  • La motivazione deve esporre, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui le prove offerte dalla parte sono ritenute insufficienti o non decisive; non è sufficiente affermare in modo generico che l'onere probatorio non è stato assolto.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione può condurre alla cassazione con rinvio quando la decisione di merito sia priva del c.d. minimo costituzionale richiesto dall'art. 132 c.p.c.
  • Quando si deduce l'insussistenza della pretesa tributaria o una causa di esenzione, il giudice di merito deve confrontarsi con le risultanze istruttorie in modo effettivo e intelligibile, pena la nullità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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