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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18141/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente lamentava: 1) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia per il reato associativo (associazione per delinquere in materia di stupefacenti) sia per i reati "satellite" a lui ascritti; deduceva che le prove si fondavano principalmente sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (Bervicato Domenico) e su intercettazioni non riferite a conversazioni dello stesso Natale, ritenute insufficienti a mostrare responsabilità a livello di gravità indiziaria; 2) omissione di valutazione circa la carenza di attualità delle esigenze cautelari, posto che gli episodi sono distanti nel tempo e avrebbe potuto essere adottata una misura meno afflittiva (anche con misure di controllo a distanza) per evitare la carcerazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori e indiziari esaminati in sede di riesame dal Tribunale di Napoli, materia non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di diritto; le argomentazioni presentate erano in larga parte ipotesi alternative o ricostruzioni alternative dei fatti (capi 4, 6, 15, 52) e quindi inammissibili. Quanto all'esistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha osservato che gravava sul prevenuto l'onere di superare la presunzione, sebbene relativa, dell'idoneità della custodia cautelare per i delitti contestati; la vicinanza temporale di precedenti specifici del ricorrente rendeva concreto il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non comporta la remissione in libertà e si dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • dPR n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti; richiamata perché i delitti ascritti al ricorrente (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi) rientrano nel suo ambito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Richiamato quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p. disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità e le conseguenze economiche a carico del ricorrente).

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94 (comma 1-ter)

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria dopo il provvedimento della Corte, in particolare con riguardo alla situazione cautelare del ricorrente e alle comunicazioni necessarie.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita la mera rivalutazione degli elementi di fatto e della prova: le censure che mirano a ricostruzioni alternative dei fatti o a contestare la congruità della valutazione degli indizi sono, di regola, inammissibili.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, anche se non direttamente riferite a conversazioni del sospettato, possono concorrere a formare gravi indizi se sussistono ragioni oggettive (es. vicinanza personale, colleganza criminale) che fanno ritenere che i parlanti fossero adeguatamente informati sulle condotte del soggetto.
  • Le ipotesi puramente ipotetiche o le formulazioni che propongono spiegazioni alternative dei fatti sono insufficienti davanti alla Corte di cassazione: è necessario indicare vizi di diritto o specifiche omissioni logico-giuridiche nella motivazione impugnata.
  • Chi impugna una ordinanza cautelare deve fornire elementi idonei a superare la presunzione, anche relativa, dell'idoneità della custodia cautelare per reati gravi (es. reati in materia di stupefacenti e associazione): la presenza di precedenti specifici e la prossimità temporale degli stessi rafforzano l'attualità del pericolo di reiterazione.
  • Per ottenere in sede cautelare misure meno afflittive il difensore deve dimostrare concretamente l'insussistenza o la sopravvenienza delle esigenze cautelari o proporre misure alternative effettive e idonee; generiche richieste e argomentazioni ipotetiche difficilmente bastano.

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