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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29077/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di merito di condanna è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. In un unico motivo ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché privo di specificità: le deduzioni erano generiche e non correlavano le censure alle argomentazioni della decisione impugnata. Inoltre, il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza di appello ritenuta logicamente coerente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica la condotta concreta, ma indica che la responsabilità è stata affermata in relazione a tale disposizione in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente dalle censure di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che tali doglianze non possono risolversi in una mera rivalutazione del merito e devono essere specifiche e correlate alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono una puntuale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa rilettura delle fonti di prova, poiché il controllo della Corte riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la rivalutazione del merito.
  • La deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione deve essere specifica e autosufficiente; in difetto, il ricorso è aspecifico e va dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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