Cassazione Civile, Ordinanza n. 37522/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore di servizi)
La controversia
La controversia nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato per euro 2,80 ciascuno, relativi al preteso indebito addebito del costo della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) inviata da Poste Italiane nell’ambito di notifiche a mezzo posta di atti destinati a persone giuridiche. La società postale propose opposizione ai decreti; il giudice di pace accolse solo parzialmente l’opposizione, limitandola agli interessi, ma mantenne la condanna al pagamento delle somme e delle spese. In appello, il Tribunale riformò integralmente la decisione, accolse l’opposizione, revocò tutti i decreti ingiuntivi e rigettò le domande dell’avvocato, ritenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella notifica a mezzo posta il rapporto si instaura tra ufficiale giudiziario e agente postale, non tra notificante e agente postale, con conseguente difetto di legittimazione passiva della società rispetto alla pretesa azionata. In cassazione il ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella l. n. 31/2008, in relazione all’art. 145 c.p.c., sostenendo che nelle notifiche a persone giuridiche il destinatario includerebbe anche la persona addetta al servizio del destinatario e che, pertanto, le notifiche dovevano considerarsi perfezionate senza addebito della CAN; richiamò anche un precedente della Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso non rispettasse i requisiti dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché privo di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti e del necessario supporto esplicativo dei fatti e degli atti richiamati; dall’altro, che non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sul principio secondo cui, nella notifica a mezzo posta, il rapporto si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale, non direttamente tra notificante e agente postale. La Corte ha quindi confermato, per effetto dell’inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente prospettato come violazione di legge processuale, ma la censura non è stata ritenuta idonea a scalfire la decisione impugnata.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché privo di un’esposizione sommaria dei fatti sufficiente e del necessario richiamo, con adeguata illustrazione, degli atti e documenti evocati.
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere la regolarità delle notifiche a persone giuridiche e l’insussistenza dell’addebito della CAN.
art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 2008, n. 31
La norma è stata invocata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l’addebito della CAN non sarebbe stato dovuto; la Corte non ha accolto tale lettura perché il ricorso non ha colto la ratio della decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti idonea a rendere comprensibile la vicenda processuale e quando richiama atti o documenti senza adeguata specificazione del loro contenuto e della loro rilevanza.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura è inammissibile se si limita a ribadire la tesi del ricorrente senza aggredire l’effettiva ragione giuridica posta a base della decisione.
- Nella notificazione a mezzo posta il rapporto giuridico si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale, e non direttamente tra il notificante e l’agente postale; conseguentemente, la pretesa relativa ai costi della comunicazione postale non può essere impostata ignorando tale struttura del rapporto.
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