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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12808/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La lite nasce da una controversia tra proprietari confinanti relativa alla distanza di alberi e piante dal confine e agli effetti della loro presenza sulla proprietà vicina. Il tribunale aveva accertato l’usucapione, in favore del condominio, del diritto di mantenere gli alberi a distanza inferiore a quella legale ex art. 892 c.c., ma aveva comunque condannato il condominio a potare le piante, a mantenerle sotto l’altezza della recinzione e a risarcire un danno per turbativa della proprietà e per le spese di pulizia delle canaline di scolo. La corte d’appello ha invece revocato quasi tutte le condanne, mantenendo solo l’obbligo di recidere i rami sporgenti. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 892 e 881 c.c. e nullità della sentenza, contestando che la recinzione fosse stata qualificata come non muro divisorio e sostenendo che il manufatto dovesse considerarsi un vero muro; 2) violazione degli artt. 112, 116 c.p.c. e 892, 896, 1158 e 881 c.c., censurando la revoca dell’obbligo di mantenere le piante sotto l’altezza della recinzione; 3) violazione degli artt. 112, 116 c.p.c. e 892, 896, 1158, 2051 e 2697 c.c., censurando il diniego del risarcimento danni e sostenendo che la caduta di foglie, bacche e rametti avesse causato l’ostruzione delle canaline; 4) violazione degli artt. 91, 112, 116 c.p.c. e 892, 896, 1158 c.c., per la condanna alle spese di lite in misura pari ai tre quarti nonostante la pretesa soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su censure in fatto e comunque diretto solo contro una delle due autonome rationes decidendi della sentenza d’appello, senza contestare l’altra, rappresentata dall’usucapione del diritto di mantenere le piante a distanza inferiore a quella di legge. Ha poi precisato, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., che l’ultimo comma dell’art. 892 c.c. non si applica soltanto quando sul confine vi sia un muro divisorio che impedisca al vicino aria, luce e veduta; nel caso di recinzione con base in muratura e rete metallica, per stabilire l’altezza delle piante occorre considerare la sola base in muratura, non la rete. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione, basata sul diritto usucapito e sull’inapplicabilità dell’art. 892, ultimo comma, c.c. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non censurava specificamente la mancanza dell’illecito a monte del danno da turbativa, e, quanto alle spese di pulizia delle canaline, si limitava a contrapporre una diversa lettura delle prove testimoniali senza dimostrare elementi idonei a quantificare il danno, con conseguente impossibilità della valutazione equitativa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ripartizione delle spese in presenza di soccombenza reciproca è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità al condominio, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 892 c.c.

    Le distanze legali degli alberi dal confine non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante non lo superino in altezza; se il manufatto interposto è solo una recinzione con base muraria e rete metallica, la rete non vale come muro divisorio ai fini della norma.

  • art. 881 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 892 c.c. per sostenere l’illegittimità della decisione sulle distanze e sull’altezza delle piante.

  • art. 896 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di taglio e mantenimento delle piante a confine.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’usucapione del diritto di mantenere le piante a distanza inferiore a quella legale.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sul risarcimento del danno, ma la Corte ha escluso la risarcibilità in difetto di illecito e di prova del danno quantificabile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova del danno; la Corte ha ritenuto che mancassero elementi sufficienti per provarne l’entità e per procedere a liquidazione equitativa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese, che è stata ritenuta non censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla ripartizione delle spese in caso di soccombenza reciproca; la quantificazione delle quote rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.

  • art. 844 c.c.

    Evocato dalla Corte d’appello e richiamato in cassazione in via sostanziale per affermare la tollerabilità delle normali immissioni di foglie, bacche e rametti provenienti dagli alberi confinanti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, si censura in realtà solo l’accertamento di fatto o la ricostruzione concreta delle caratteristiche materiali del bene.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, la mancata censura anche solo di una di esse determina l’inammissibilità delle doglianze rivolte alle altre, per difetto di interesse.
  • L’ultimo comma dell’art. 892 c.c. opera solo se sul confine esiste un vero muro divisorio idoneo a incidere sul godimento di aria, luce e veduta; una semplice recinzione mista, composta da base muraria e rete metallica, non equivale automaticamente a un muro divisorio, dovendosi considerare la sola parte muraria ai fini dell’altezza delle piante.
  • La tutela risarcitoria richiede la specifica allegazione e prova non solo dell’evento dannoso, ma anche degli elementi necessari a determinarne l’entità; in difetto, non è consentita la liquidazione equitativa.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo violazioni specifiche di legge.
  • In presenza di un diritto del vicino a mantenere gli alberi a distanza inferiore a quella legale, non può configurarsi, di per sé, un illecito per la sola prossimità delle piante al confine; eventuali danni devono essere autonomamente provati e collegati a condotte ulteriori e specifiche.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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