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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39587/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché i difensori muniti di procura hanno formalmente dichiarato la rinunzia al ricorso. La Corte ha quindi pronunciato l'inammissibilità e, richiamando le conseguenze procedurali previste, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di ispezione ex art. 244 cod. proc. pen. emesso dalla Procura presso il Tribunale di Nola, relativo alla copia forense del dispositivo di telefonia mobile attribuito al ricorrente. Il difensore ha dedotto l'abnormità del provvedimento, sostenendo che l'autorità abbia esercitato il potere in modo illegittimo, al di fuori dei casi e dei limiti consentiti e oltre ogni ragionevole misura.

Norme richiamate

  • art. 244 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il potere di ispezione. Nel caso specifico il decreto impugnato è un provvedimento di ispezione sulla copia forense del dispositivo mobile del ricorrente; la contestazione verteva sull'abnormità dell'esercizio di tale potere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per le pronunce conseguenti alla rinuncia/all'inammissibilità: disciplina le conseguenze processuali connesse all'omissione o rinuncia alle impugnazioni e ai mezzi di difesa, determinando effetti sul procedimento come fatto nel dispositivo.

  • art. 110 e art. 353 cod. pen.

    Articoli del codice penale citati nel capo di imputazione dell'indagine (menzionati dalla sentenza come i reati per i quali il ricorrente è indagato). La decisione impugnata riguarda un atto procedurale nell'ambito di tale indagine; la sentenza non procede ad un'esegesi sostanziale delle norme penali citate.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso da parte dei difensori determina in genere l'inammissibilità dell'impugnazione: se la parte difensiva dichiara espressamente la rinuncia, il giudice non entra nel merito e dichiara il ricorso inammissibile.
  • Quando si contesta un decreto di ispezione ex art. 244 c.p.p. è necessario articolare chiaramente e specificamente le ragioni di illegittimità (es.: assenza di motivazione, oltrepassamento del perimetro autorizzato, irragionevolezza o sproporzione, violazione delle garanzie sulla perquisizione di dati elettronici) per costringere il giudice ad esaminare il merito.
  • La rinuncia o la mancata impugnazione può comportare anche conseguenze economiche (condanna alle spese e, a volte, somme a titolo di ammenda): valutare sempre il rapporto rischio/beneficio prima di dichiarare rinuncia.
  • La dichiarazione di rinuncia deve essere esplicita e verbalizzata; in caso di dubbi sulla validità o sulla volontà effettiva del cliente, è opportuno evitare atti di rinuncia formale e preservare la possibilità di decisione sul merito.
  • In presenza di ispezioni su dispositivi elettronici, oltre ai vizi procedurali, considerare profili di tutela della privacy, proporzionalità e conservazione della catena di custodia: documentare e contestare eventuali violazioni tecniche o procedurali per rafforzare il ricorso.

Testo integrale

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