Cassazione Civile, Ordinanza n. 35086/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coniuge)
La controversia
La controversia nasceva dall'acquisto, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, di un appartamento intestato a uno dei coniugi. L'altro coniuge sosteneva che il bene dovesse ricadere nella comunione perché il prezzo era stato pagato con risorse proprie e comunque la dichiarazione resa nell'atto notarile non bastava a escludere il bene dalla comunione. La controparte replicava che nell'atto di compravendita era stata dichiarata la natura personale del bene ai sensi dell'art. 179 c.c., con intervento adesivo dell'altro coniuge, e chiedeva in subordine il rimborso di somme asseritamente spese per ristrutturazioni. In primo grado la domanda fu respinta valorizzando il contenuto dichiarativo dell'atto. In appello il rigetto fu confermato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., perché la Corte territoriale avrebbe considerato solo il profilo formale della dichiarazione trascurando il presupposto sostanziale della provenienza personale della provvista; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentata provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto; 3) violazione dell'art. 179, comma 2, c.c. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, sostenendo che la dichiarazione del coniuge non acquirente avesse mera natura ricognitiva e non confessoria, in assenza di precisa indicazione del fatto storico costitutivo; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non pertinenti le doglianze, nonostante l'appello fosse specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nell'acquisto di immobile da parte di un coniuge in comunione legale, la dichiarazione del coniuge non acquirente nell'atto non ha portata confessoria se la dichiarazione del coniuge acquirente, ex art. 179, comma 1, lett. f), c.c., è generica e non indica in modo preciso la provenienza del bene o del prezzo da una delle specifiche fattispecie di beni personali previste dall'art. 179 c.c. In mancanza di tale specificazione, resta ammissibile l'azione di accertamento della comunione legale, senza che la dichiarazione adesiva precluda la contestazione successiva. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi ritenuta errata perché aveva attribuito alla dichiarazione un effetto probatorio non consentito dal suo contenuto concreto.
Norme richiamate
comma 1, lett. f); comma 2
Per escludere il bene dalla comunione legale non basta una formula generica: occorre che l'atto indichi in modo preciso la provenienza personale della provvista o del bene da una delle ipotesi tipiche previste dalla norma. La dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente assume valore confessoria solo se riferita a un fatto storico specifico e non a una mera qualificazione giuridica.
La revoca della confessione stragiudiziale è possibile solo nei limiti di legge; ma tale disciplina opera solo quando la dichiarazione abbia effettiva natura confessoria di un fatto storico, non quando sia una mera qualificazione giuridica o una dichiarazione generica.
primo e secondo comma, nn. 1 e 2
La censura sullo specifico contenuto dell'appello è stata dedotta, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.
Massime di principio
- Nell'acquisto di un bene in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, l'esclusione del bene dalla comunione richiede non solo la formale partecipazione del coniuge non acquirente, ma anche una puntuale indicazione del fatto costitutivo della personalità del bene o della provvista.
- La dichiarazione del coniuge non acquirente ex art. 179 c.c. ha valore confessoria solo se contiene il riconoscimento di uno specifico fatto storico; se si limita a una formula generica o a una qualificazione giuridica del denaro come "personale", non preclude una successiva azione di accertamento della comunione.
- La mera adesione all'atto notarile non impedisce al coniuge interessato di contestare in giudizio l'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali dell'esclusione del bene dalla comunione, quando la dichiarazione non identifichi con precisione la provenienza del prezzo.
- In tema di comunione legale, la qualificazione della dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto dipende dal suo contenuto concreto: solo una descrizione specifica della fattispecie di provenienza della provvista può valere come confessione stragiudiziale.
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