Cassazione Penale, Ordinanza n. 10183/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione per l'evidente inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Due imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva soltanto rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando però la condanna per furto aggravato in concorso. Con l'unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato vizio di motivazione e violazione di legge penale, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente generico, perché formulato in modo assertivo e non correlato alle specificità del caso concreto.
Norme richiamate
richiamati come base normativa della condanna confermata in appello per furto aggravato in concorso
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la possibilità di condannare al pagamento in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
richiamata per affermare che il motivo di ricorso meramente assertivo e non correlato al caso concreto è genericamente formulato
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
richiamata per i profili di colpa connessi all'inammissibilità evidente del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che contesti in modo solo assertivo la mancata concessione delle attenuanti generiche o la dosimetria della pena è inammissibile se non si confronta con le specifiche ragioni della decisione impugnata e non indica concreti elementi di censura.
- La deduzione di vizio di motivazione e violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: una censura generica, non ancorata al caso concreto, non consente il vaglio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia evidente e imputabile a colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La conferma della responsabilità penale in appello, quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, resta ferma senza ulteriore scrutinio nel merito da parte della Cassazione.
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