Cassazione Civile, Ordinanza n. 09833/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La lite trae origine dalla domanda di restituzione dell'IVA versata sulla tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), proposta in via monitoria da un utente nei confronti della società gestrice del servizio. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società; il Tribunale, in riforma, aveva accolto parzialmente l'appello dell'utente, regolando le spese di lite in senso sfavorevole alla società per il secondo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nelle more ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, allegando di aver raggiunto un accordo con la controparte. Il controricorrente ha a sua volta depositato istanza di accettazione della rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola rituale e accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Nel caso concreto, la rinuncia è stata ritenuta comprensiva anche della compensazione delle spese legali.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale, ricettizio, idoneo a determinare l'estinzione del processo se notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati con visto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma ha natura eccezionale e non è estensibile o analogicamente applicabile.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con le formalità previste e portata a conoscenza delle parti costituite o dei rispettivi difensori, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di accettazione della controparte ai fini della sua efficacia processuale.
- Quando la rinuncia al ricorso è rituale, il giudice di cassazione deve dichiarare l'estinzione del processo, anche se la rinuncia interviene dopo la proposizione del controricorso.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente o inammissibile è di stretta interpretazione e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, sicché non opera in caso di rinuncia al ricorso.
- La previsione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è finalizzata a disincentivare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e non può essere estesa a ipotesi diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
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