Cassazione Penale, Sentenza n. 28885/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la condanna riguarderebbe anche un distinto furto commesso nello stesso giorno in altro piano dell'edificio, non contestato nel capo 1 che riguardava solo la rapina del 1° giugno 2017; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante pretoria della lieve entità nonostante elementi quali brevissimo lasso temporale, assenza di effrazione, condotta meramente minatoria, esiguità della somma sottratta e ruolo di basista, e che l'art. 62-bis cod. pen. era stato considerato dal primo giudice in senso favorevole alla ricorrente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero previamente dedotti in grado d'appello, richiamando il principio di inconferibilità di questioni non prospettate in appello (artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.). Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza facesse riferimento esclusivamente alla rapina contestata e che gli accenni al valore della refurtiva non implichino un ampliamento dell'imputazione tale da consentire il rilievo in cassazione; inoltre la ricorrente non aveva dimostrato nocumento sanzionatorio derivante dall'asserita sovrapposizione. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che, nonostante la decisione della Corte costituzionale n. 86/2024 introducesse un novum normativo relativo all'attenuante, la difesa non aveva prospettato la questione davanti alla Corte d'appello (neanche nelle conclusioni dell'udienza del 4/12/2024), per cui la questione non è deducibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Norma richiamata nella esposizione del ricorso per cassazione in ordine alla sintesi dei motivi; qui usata per indicare la forma di presentazione dei motivi di impugnazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre in appello; fondamento dell'inammissibilità del ricorso
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Connesso all'art. 606 per limitare la materia di censura in cassazione a quanto effettivamente dedotto in appello
Norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del principio di motivazione rispetto all'accusa di rapina contestata
Norma che disciplina l'attenuante della lieve entità; la ricorrente lamentava la mancata applicazione, ma la Corte ha osservato che la questione non è stata sollevata in appello
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024
sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale
Pronuncia che ha introdotto un novum normativo relativo all'attenuante della lieve entità; la mancata tempestiva deduzione davanti alla Corte d'appello ha impedito di utilizzarla in cassazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione è competente a sindacare solo le questioni che siano state previamente dedotte nel grado di appello: questioni nuove o non sollevate in appello sono normalmente improponibili in cassazione, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità tecnica a dedurle prima.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza impone che la decisione si riferisca ai fatti e alle contestazioni delineate nell'imputazione; se il giudice richiama elementi non evocati nell'imputazione, la parte deve sollevare il vizio in appello per poterlo poi dedurre in cassazione.
- Se intervenienze giurisprudenziali o costituzionali introducono novità rilevanti (es. riconfigurazioni di attenuanti), la difesa deve attivarne l'uso già in sede d'appello: l'inerzia in appello preclude, di regola, la deduzione in cassazione.
- La mancata deduzione in appello non può essere sanata in cassazione con argomentazioni di merito: la Cassazione tutela il corretto rito e l'economia del doppio grado di merito evitando esami di questioni non valutate dal giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la valutazione del concorso di colpa nell'impugnazione è rilevata dal giudice di legittimità
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