Cassazione Civile, Ordinanza n. 22567/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a una dipendente per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, dopo che la lavoratrice era stata trasferita al rientro dalle ferie. Per un primo periodo di assenza (dal 7 al 15 settembre 2020) la datrice di lavoro aveva già irrogato una sanzione conservativa di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni; successivamente, per ulteriori assenze specificamente contestate nei giorni 3, 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2020, era stato avviato un secondo procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva la violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 238 del CCNL Terziario Confcommercio, invocando il principio del ne bis in idem: a suo dire, il potere disciplinare del datore si sarebbe consumato con la prima sanzione conservativa, rendendo precluso un ulteriore esercizio punitivo per la medesima condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il divieto di reiterazione della sanzione disciplinare opera solo quando vi sia identità sostanziale dei fatti già sanzionati e di quelli successivamente contestati. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che il licenziamento era fondato su assenze diverse, collocate in giorni specifici e distinti rispetto a quelle già sanzionate con misura conservativa, sicché non ricorreva il ne bis in idem. La verifica della identità o diversità dei fatti contestati è stata inoltre qualificata come apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come parametro della legittimità del procedimento disciplinare, ma la Corte lo ritiene non violato perché il secondo addebito riguardava fatti diversi da quelli già sanzionati
è richiamato come norma sulla sanzione disciplinare, ma la sua applicazione è esclusa in violazione solo apparente, poiché non vi è stata duplicazione sanzionatoria per lo stesso fatto
art. 238 CCNL Terziario Confcommercio
è invocato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non ravvisa una violazione del contratto collettivo per mancanza di identità dei fatti contestati
indica il vizio denunciato in cassazione come violazione/falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro il potere disciplinare non può essere esercitato due volte per il medesimo fatto già sanzionato, in applicazione del principio di consunzione e del divieto di ne bis in idem.
- Ai fini del ne bis in idem rileva l’identità sostanziale dei fatti contestati, non la loro diversa qualificazione giuridica o la diversa valutazione compiuta in sede disciplinare o giudiziaria.
- Se i comportamenti addebitati sono temporalmente e fattualmente distinti, possono essere oggetto di procedimenti disciplinari separati e di sanzioni diverse, anche se concernono la stessa tipologia di inadempimento.
- La verifica circa l’identità o la diversità dei fatti contestati appartiene al merito e, come tale, non è normalmente riesaminabile in sede di legittimità.
- L’annullamento della prima sanzione per ragioni meramente procedurali o formali costituisce eccezione al principio di consumazione del potere disciplinare, ma non ricorre quando la prima sanzione sia validamente irrogata per un fatto diverso da quello successivamente contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22409/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22420/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22437/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22439/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →