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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22567/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a una dipendente per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, dopo che la lavoratrice era stata trasferita al rientro dalle ferie. Per un primo periodo di assenza (dal 7 al 15 settembre 2020) la datrice di lavoro aveva già irrogato una sanzione conservativa di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni; successivamente, per ulteriori assenze specificamente contestate nei giorni 3, 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2020, era stato avviato un secondo procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva la violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 238 del CCNL Terziario Confcommercio, invocando il principio del ne bis in idem: a suo dire, il potere disciplinare del datore si sarebbe consumato con la prima sanzione conservativa, rendendo precluso un ulteriore esercizio punitivo per la medesima condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il divieto di reiterazione della sanzione disciplinare opera solo quando vi sia identità sostanziale dei fatti già sanzionati e di quelli successivamente contestati. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che il licenziamento era fondato su assenze diverse, collocate in giorni specifici e distinti rispetto a quelle già sanzionate con misura conservativa, sicché non ricorreva il ne bis in idem. La verifica della identità o diversità dei fatti contestati è stata inoltre qualificata come apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    è richiamato come parametro della legittimità del procedimento disciplinare, ma la Corte lo ritiene non violato perché il secondo addebito riguardava fatti diversi da quelli già sanzionati

  • art. 2106 c.c.

    è richiamato come norma sulla sanzione disciplinare, ma la sua applicazione è esclusa in violazione solo apparente, poiché non vi è stata duplicazione sanzionatoria per lo stesso fatto

  • art. 238 CCNL Terziario Confcommercio

    è invocato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non ravvisa una violazione del contratto collettivo per mancanza di identità dei fatti contestati

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indica il vizio denunciato in cassazione come violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro il potere disciplinare non può essere esercitato due volte per il medesimo fatto già sanzionato, in applicazione del principio di consunzione e del divieto di ne bis in idem.
  • Ai fini del ne bis in idem rileva l’identità sostanziale dei fatti contestati, non la loro diversa qualificazione giuridica o la diversa valutazione compiuta in sede disciplinare o giudiziaria.
  • Se i comportamenti addebitati sono temporalmente e fattualmente distinti, possono essere oggetto di procedimenti disciplinari separati e di sanzioni diverse, anche se concernono la stessa tipologia di inadempimento.
  • La verifica circa l’identità o la diversità dei fatti contestati appartiene al merito e, come tale, non è normalmente riesaminabile in sede di legittimità.
  • L’annullamento della prima sanzione per ragioni meramente procedurali o formali costituisce eccezione al principio di consumazione del potere disciplinare, ma non ricorre quando la prima sanzione sia validamente irrogata per un fatto diverso da quello successivamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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