Cassazione Penale, Ordinanza n. 24438/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/05/2025, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di frode informatica. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, contestando in particolare la sussistenza dell'elemento soggettivo; con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per asserito travisamento delle risultanze probatorie. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese in appello, ed era inoltre diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi probatori asseritamente travisati, in violazione dell'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio di responsabilità, ritenuto integrato dai giudici di merito.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la censura priva di indicazione puntuale degli elementi posti a base del travisamento probatorio è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di richiesta di nuova lettura delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La doglianza sulla sussistenza dell'elemento soggettivo è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza indicare specifici vizi di legittimità.
- Il motivo di ricorso che deduce travisamento della prova deve essere specifico e autosufficiente, indicando puntualmente quali emergenze istruttorie sarebbero state travisate e in che modo; in difetto, il ricorso è generico e quindi inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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