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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12038 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava l’avviso di accertamento TARSU per l’anno 2003: il Comune aveva rettificato la superficie dichiarata dalla società da 1.052 mq a 6.026 mq e richiesto la maggiore tassa. La società sosteneva che l’area, utilizzata per demolizione industriale e lavorazione e vendita di rottami ferrosi nell’ambito di un impianto autorizzato per il trattamento di rifiuti speciali, fosse esclusa dalla tassa ai sensi dell’art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993. Dopo il rigetto nei primi due gradi, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La Corte non li ha esaminati: ha rilevato preliminarmente che la società era stata cancellata nel 2006, prima del ricorso per cassazione del 3 giugno 2010, e che il liquidatore non poteva rilasciare per conto della società estinta la procura speciale necessaria per proporre tale impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Quinta civile, con decisione del 23 aprile 2015 depositata il 10 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la cancellazione dal Registro delle imprese estingua la società e faccia venir meno il potere rappresentativo dei suoi organi; perciò il liquidatore non era legittimato a conferire la procura speciale per il ricorso per cassazione. La Corte non ha deciso nel merito i quattro motivi né la questione dell’esclusione dalla TARSU; resta quindi ferma la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato il rigetto dell’opposizione e la tassazione dell’intera superficie accertata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, in ragione delle incertezze interpretative allora esistenti sugli effetti processuali della cancellazione societaria.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio

    La cancellazione determina l’estinzione della società e la perdita della sua capacità processuale; nel caso deciso, ciò ha impedito alla società estinta di proporre validamente il ricorso per cassazione tramite il liquidatore.

  • Art. 299 c.p.c. e seguenti

    qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg.

    Se la società si estingue mentre il processo è pendente, l’estinzione costituisce un evento interruttivo regolato dalle norme sull’interruzione del processo.

  • Art. 110 c.p.c.

    con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

    Dopo l’estinzione della società, la prosecuzione o riassunzione del processo può avvenire da parte o nei confronti dei soci, quali successori della società.

  • Art. 10 della legge fallimentare

    con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., art. 10

    La regola della perdita della capacità processuale della società cancellata opera salvo la specifica eccezione prevista dall’art. 10 della legge fallimentare.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal Registro delle imprese prima della proposizione del ricorso per cassazione è estinta e non può proporre l’impugnazione in proprio.
  • Il liquidatore della società estinta non può conferire, in nome della società, la procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione, perché con la cancellazione viene meno il potere rappresentativo degli organi sociali.
  • Se l’estinzione avviene durante un processo, il processo è soggetto a interruzione e può proseguire o essere riassunto dai soci successori, secondo le regole processuali applicabili.
  • L’inammissibilità per difetto di legittimazione processuale impedisce l’esame dei motivi di merito: in questo caso la Cassazione non ha stabilito se l’area utilizzata per il trattamento dei rifiuti fosse esente da TARSU.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento del giudizio, sussistono dispute interpretative rilevanti sugli effetti processuali della cancellazione della società.

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