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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28282/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato. Dal testo emerge che il ricorrente mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione degli elementi probatori compiute dal giudice di merito, proponendo una diversa lettura dei fatti ritenuta da lui più plausibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della decisione impugnata era immune da vizi logici e adeguatamente argomentata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    È la norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna in appello; il ricorso non ne ha scalfito l'applicazione, poiché le censure erano dirette alla ricostruzione fattuale del reato.

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione richiama il limite del sindacato di legittimità: non è consentita la rilettura degli elementi di fatto né l'adozione di una diversa ricostruzione probatoria rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, degli elementi di fatto e delle prove, né proporre una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso che, pur denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, in realtà mira a contestare la congruità della valutazione probatoria e la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito è inammissibile.
  • La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito esplicita in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento e applica corretti criteri giuridici all'affermazione di responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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