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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23087/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della declaratoria di inammissibilità. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione erano dedotti motivi attinenti al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della condotta di resistenza e alla presenza del dolo. La Corte di cassazione ha però ritenuto tali doglianze inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso poi dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando pretenda soltanto una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se è generico e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non può essere chiesto alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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