Cassazione Penale, Ordinanza n. 21962/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna: una per usura e una per il reato di detenzione illecita di arma da fuoco. A sostegno del ricorso sosteneva che l'usura è un reato a condotta frazionata, destinato a protrarsi oltre la pattuizione degli interessi, sicché l'arco temporale dei fatti doveva essere considerato più ristretto e comunque incerto; inoltre evidenziava la natura servente e strumentale del reato in materia di armi rispetto all'usura, ritenendo che tale profilo fosse stato trascurato dal provvedimento impugnato. Denunciava quindi violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di una tesi già dedotta nell'istanza respinta e già ampiamente esaminata dal giudice dell'esecuzione. Ha osservato che la relazione di strumentalità tra il successivo reato di detenzione dell'arma e il precedente delitto di usura non è, di per sé, indice della sussistenza di un unico disegno criminoso; al contrario, in assenza di elementi positivi contrari, la scelta di procurarsi l'arma può essere frutto di deliberazioni successive e legate a esigenze contingenti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la continuazione richiede la riconducibilità di più reati a un comune disegno criminoso; la mera strumentalità di un reato rispetto a un altro non basta a provarla
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente
invocato dal ricorrente quale base normativa del vincolo della continuazione tra i reati
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione presuppone la prova di un comune disegno criminoso tra i reati; non è sufficiente la mera contiguità temporale o la funzione strumentale di un reato rispetto a un altro.
- La natura servente o strumentale di un reato successivo rispetto a un altro reato riguarda un piano diverso dalla continuazione e non è, da sola, idonea a fondare il riconoscimento del reato continuato.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella semplice reiterazione di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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