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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39126/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento recuperando l’IVA esposta in una fattura ritenuta emessa per un’operazione inesistente. Il contribuente aveva contestato l’atto sostenendo che la fattura originaria era stata emessa per errore e poi sostituita da un’altra fattura, recante lo stesso numero identificativo, relativa all’effettiva operazione di affitto d’azienda. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo provato il mancato utilizzo della fattura perché non risultava annotata o registrata nelle scritture contabili delle parti e trovando conferma anche nel giudizio penale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 23, 26 e 27 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, una volta emessa la fattura, la sua mancata registrazione o annotazione non valeva a far venir meno la legittimità della pretesa impositiva; per neutralizzare gli effetti fiscali della fattura erroneamente emessa, il contribuente avrebbe dovuto procedere alle rettifiche contabili prescritte dalla legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che l’emissione della fattura è indice dell’esistenza dell’operazione fatturata e che incombe sul contribuente la prova dell’inesistenza dell’operazione o dell’errore di emissione. Ha poi chiarito che, in caso di fattura contenente indicazioni inesatte o emessa per errore, occorre una rettifica contabile resa evidente secondo le modalità previste dall’art. 26 d.P.R. n. 633/1972, mediante emissione di nuova fattura e regolare registrazione. La sola mancata annotazione della fattura nelle scritture contabili non è sufficiente a escludere l’applicazione dell’art. 21, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, se è emessa fattura per operazione inesistente, l’IVA è dovuta per l’intero importo indicato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare l’errore di diritto della sentenza di merito

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    la fattura si considera emessa alla consegna/spedizione/trasmissione o messa a disposizione; se è emessa fattura per operazione inesistente, l’IVA è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura

  • art. 23 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo come norma in materia di registrazione contabile della fattura

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    in caso di fattura con indicazioni errate occorre procedere alla rettifica delle inesattezze mediante idonee variazioni contabili, così da rendere evidente la correzione

  • art. 27 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo come norma del sistema IVA relativa agli adempimenti contabili e alle rettifiche

Massime di principio

  • In materia IVA, l’emissione della fattura costituisce indice dell’esistenza dell’operazione documentata e spetta al contribuente fornire la prova rigorosa che l’operazione non sia mai esistita o che la fattura sia stata emessa per mero errore.
  • La sola mancata annotazione o registrazione della fattura nelle scritture contabili del soggetto emittente o del destinatario non basta, di per sé, a neutralizzare la pretesa fiscale fondata sull’emissione del documento.
  • Se una fattura è stata emessa per errore o contiene indicazioni inesatte, il contribuente deve porre in essere le rettifiche contabili previste dalla disciplina IVA, in modo da rendere formalmente e contabilmente evidente la correzione.
  • Nel sistema IVA vige un principio di cartolarità: ai fini dell’imposta prevale il dato documentale della fattura emessa, salvo che il contribuente dimostri e formalizzi correttamente la successiva rettifica nei modi e nei tempi prescritti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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