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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02932/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché volto a contestare il giudizio sul fatto e sulla prova in modo non consentito in sede di legittimità. Ha quindi confermato la responsabilità già affermata nei gradi di merito per il delitto di falso di cui all'art. 479 c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falso ideologico in atto pubblico. Con l'unico motivo ha dedotto vizi di motivazione nella valutazione del compendio probatorio e, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. La Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e già disattese, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    La Corte richiama la norma sul falso ideologico in atto pubblico, osservando che la giurisprudenza sul relativo dolo generico non consente di ricondurre la condotta a mera negligenza quando la motivazione di merito abbia già individuato elementi fattuali univoci a sostegno della responsabilità.

  • art. 606 c.p.p.

    È implicitamente evocato il limite del giudizio di legittimità: le doglianze che consistono nella riproposizione di censure di merito sulla valutazione del quadro probatorio non sono scrutinabili come vizi di motivazione se non evidenziano illogicità manifeste o violazioni di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la censura si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo del dolo, se fondata solo su una diversa lettura dei fatti, è inammissibile in sede di legittimità ove la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, completa e non manifestamente illogica.
  • Per il delitto di falso ideologico in atto pubblico, la sussistenza del dolo può essere desunta da elementi fattuali concordanti; non è sufficiente invocare la negligenza quando il ragionamento del giudice di merito abbia escluso in modo argomentato tale ricostruzione.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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