Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19569/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità per rapina impropria, con trattamento sanzionatorio ulteriormente articolato in relazione ai reati satellite in continuazione. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina, ma la censura è stata ritenuta non specifica perché sostanzialmente reiterativa di doglianze già esaminate e respinte in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p., ritenuto insussistente per la non integrale riparazione; inoltre si contestava il vizio di motivazione sull'aumento di pena per i reati satellite, ma la doglianza è stata giudicata infondata perché attinente a valutazioni discrezionali del giudice di merito, sorrette da motivazione sufficiente e non manifestamente illogiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito per difetto di specificità, poiché meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e non confrontato criticamente con la motivazione della decisione di merito. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, sia quanto al diniego della attenuante del risarcimento del danno, giustificato dalla non integrale riparazione, sia quanto alla censura sulla determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici, ossia quando si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto critico con la decisione impugnata.

  • art. 62, comma 1, n. 6, c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno richiede un risarcimento volontario, integrale ed effettivo, comprensivo del danno patrimoniale e morale; la mancata integrale riparazione legittima il diniego dell'attenuante.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • La circostanza attenuante del risarcimento del danno presuppone un ristoro volontario, integrale ed effettivo; un pagamento parziale o non esaustivo non è sufficiente a fondare il riconoscimento dell'attenuante.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti per reati satellite in continuazione, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Quando gli aumenti sanzionatori per singoli reati satellite sono di entità esigua, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente una valutazione complessiva implicitamente desumibile dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneRapina
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.