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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24641/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili, perché riproducevano censure già formulate in appello e disattese con motivazione ritenuta congrua, senza indicare specifici travisamenti delle risultanze processuali; inoltre le doglianze miravano a una diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; il giudice può negarle motivando in base agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivamente valutabili.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere valorizzata in rapporto ai precedenti reati accertati e al giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato.

  • art. 56 c.p.

    Il fatto è stato qualificato come tentato furto aggravato, richiamando la forma tentata del delitto.

  • art. 624 c.p.

    Reato presupposto di furto, nella forma tentata e aggravata oggetto del giudizio.

  • art. 625 c.p.

    Sono state contestate aggravanti del furto, richiamate nella qualificazione del fatto come furto aggravato.

  • art. 54 c.p.

    La difesa aveva invocato la causa di giustificazione dello stato di necessità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché già esaminata e disattesa in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili/indeducibili in quanto non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dal giudice di appello, se non accompagnata dalla puntuale indicazione di specifici vizi della motivazione o travisamenti decisivi.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura delle prove o una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, salvo che si deducano specifici errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui elementi negativi rilevanti o, anche solo, rilevi l'assenza di elementi positivamente apprezzabili; non sussiste un diritto all'attenuazione in assenza di fattori ostativi.
  • La recidiva può essere valorizzata mediante il collegamento tra precedenti reati accertati e fatto per cui si procede, ove tale collegamento sia ritenuto indice di maggiore pericolosità.
  • La deduzione dello stato di necessità richiede una censura effettivamente confrontata con la motivazione di merito; se la questione è già stata disattesa con argomenti logici e giuridici congrui, la riproposizione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoPena e commisurazioneImpugnazioniCause di giustificazione
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoRecidiva

Testo integrale

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