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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16824/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un terreno, con corrispettivo pattuito in parte mediante la costruzione e il trasferimento di un appartamento da realizzare a cura della promissaria acquirente. Il terreno era stato poi trasferito in via definitiva, mentre era rimasto inadempiuto l’obbligo relativo alla cessione dell’unità immobiliare da costruire. In un primo giudizio era stata pronunciata la risoluzione per inadempimento e si era posta la questione della quantificazione del danno. Nel corso del giudizio di rinvio, la società ha dedotto l’esistenza di una sentenza del Tribunale che, in separato giudizio di querela di falso, aveva dichiarato falsa la sottoscrizione apposta al preliminare dal suo preteso legale rappresentante. La Corte d’appello di rinvio ha ritenuto irrilevante tale pronuncia, affermando che la Cassazione, nel precedente annullamento, aveva implicitamente confermato la validità del contratto e che la nullità accertata altrove non poteva più essere fatta valere. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con dieci motivi; i primi otto, tutti centrati sulla medesima questione, denunciavano: l’erronea interpretazione del precedente giudicato di legittimità, l’insussistenza di un giudicato implicito sulla validità del preliminare, e l’erronea esclusione della rilevanza del giudicato esterno sopravvenuto che aveva accertato la falsità della sottoscrizione. I restanti motivi riguardavano spese e liquidazione del danno. I controricorrenti hanno resistito. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, affermando che nel giudizio di rinvio è deducibile il giudicato esterno sopravvenuto, anche se formatosi dopo le fasi precedenti, perché esso opera come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa e deve essere considerato dal giudice di rinvio. Poiché la Corte territoriale non ha applicato tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Corte d’appello, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della società, ha dichiarato assorbiti gli altri nove motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese. La decisione si fonda sul rilievo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto prendere in considerazione il giudicato esterno sopravvenuto formatosi sulla falsità della sottoscrizione del preliminare, non essendo preclusa tale deduzione dal divieto di nuove eccezioni in rinvio.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    memoria ex art. 378 c.p.c.

    La memoria è stata il veicolo processuale con cui la ricorrente ha sollecitato l’esame della sopravvenuta sentenza del Tribunale, ma la Corte ha ritenuto non necessario sospendere il giudizio di cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    divieto per le parti, stabilito dal terzo comma dell'art. 394, terzo comma, c,p.c. di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive

    Il divieto di nuove domande ed eccezioni in rinvio è derogato quando venga dedotto un giudicato esterno sopravvenuto, poiché questo deve essere considerato dal giudice del rinvio se incide sulla pretesa azionata.

  • art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il divieto di proporre domande o eccezioni nuove non impedisce alle parti di allegare un giudicato esterno sopravvenuto, purché questo si sia formato dopo il momento in cui avrebbe potuto essere dedotto nelle fasi anteriori.
  • Il giudicato esterno sopravvenuto deve essere valutato dal giudice del rinvio come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa dedotta in giudizio, poiché fa stato tra le parti ad ogni effetto.
  • Se il giudice di rinvio ignora un giudicato esterno sopravvenuto potenzialmente decisivo, la sentenza è cassabile per violazione dei principi che regolano l’ambito del rinvio e l’efficacia del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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