Cassazione Penale, Sentenza n. 35638/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Napoli (in sede di riesame a seguito di annullamento con rinvio) che aveva annullato, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., l'ordinanza del G.i.p. del 20/06/2023 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Procuratore rilevava mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione e sosteneva che gli elementi processuali dimostravano la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nel corso del procedimento principale, il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha emesso sentenza (12/05/2023, giudizio abbreviato) che ha condannato Scaramella ma ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rivalutazione della sussistenza dell'aggravante da parte di un rimedio incidentale o cautelare è preclusa quando sullo stesso fatto sia intervenuta una decisione del giudice del merito che, anche se non definitiva, ha valutato il merito in modo tale da assorbire la valutazione dei gravi indizi. Pertanto il ricorso proposto dal Procuratore è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, codice penale
Aggravante dell'agevolazione mafiosa: l'ordinanza impugnata era stata annullata limitatamente a questa aggravante; la sentenza successiva del giudice del merito ha però escluso la configurazione di tale aggravante, impedendo la rivalutazione in sede di ricorso cautelare
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti: il provvedimento cautelare originario era stato adottato in relazione a questo reato
Corte costituzionale, sentenza n. 71/1996
«in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato. Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate»
Principio dell'assorbimento: una decisione di merito che valuta il fatto in modo tale da risolvere la questione della colpevolezza impedisce che altri giudici (anche in sede cautelare o impugnativa) rivalutino gli stessi elementi prognostici
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il riesame dei gravi indizi di colpevolezza è precluso se è intervenuta una decisione del giudice del merito che assorbe tale valutazione
Massime di principio
- Se nel procedimento principale interviene una sentenza che sul punto si pronuncia (anche se non definitiva) escludendo un'aggravante, è inammissibile un ricorso finalizzato a rimettere in discussione la stessa aggravante in sede cautelare o impugnativa: vale il principio di assorbimento
- La decisione sullo stato degli indizi in sede cautelare non può contraddire il contenuto di una sentenza del giudice del merito sullo stesso fatto; la valutazione prognostica non può essere ricreata quando il merito abbia già esaurito la questione
- Il pubblico ministero non può utilizzare ricorsi incidentali o di cassazione per riformare questioni di merito già deliberate dal giudice principale se la decisione di merito ha efficacia assorbente
- In presenza di sentenza di merito che si è espressa sul tema della responsabilità o delle aggravanti, le parti devono tener conto di tale decisione quando valutano la proponibilità e l'oggetto di eventuali impugnazioni cautelari
- Prima di proporre ricorsi volti a rimettere in discussione aggravanti o profili di colpevolezza, verificare se esiste una pronuncia di merito che abbia già valutato e deciso il punto: se sì, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
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