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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 1421 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Prestazioni pubblicitarie - Contratto per scrittura privata - Certezza della data - È desumibile dalle notizie di stampa. (prima massima). Accertamento - Spese per prestazioni pubblicitarie - Operazioni oggettivamente inesistenti - Documentazione prodotta - Onere della prova assolto.(seconda massima) .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato l’accertamento fiscale relativo a spese sostenute per prestazioni pubblicitarie connesse a manifestazioni sportive. La controversia riguardava sia la certezza della data di scritture private contenenti gli accordi contrattuali, sia la qualificazione delle prestazioni come operazioni oggettivamente inesistenti, nonostante la documentazione prodotta, la corretta contabilizzazione e la tracciabilità dei pagamenti.

La decisione

La società appellante ha prevalso: il giudice ha ritenuto che la data certa delle scritture private potesse essere desunta da fatti idonei a provarne l’anteriorità, comprese le notizie pubblicate sui quotidiani relativi alla stagione sportiva di riferimento. Ha inoltre escluso che le prestazioni fossero oggettivamente inesistenti, valorizzando la documentazione copiosa e pertinente, gli accordi contrattuali individuati e la corretta contabilizzazione e tracciabilità delle operazioni. Il testo fornito non specifica gli importi, la data della decisione, il giudice di provenienza né le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2704, primo comma, ultimo capoverso, c.c.

    Ai sensi dell'art. 2704 cc, co. l, ultimo capoverso, la certezza della data di una scrittura privata si può trarre dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca, in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento. Nel caso di prestazioni pubblicitarie di manifestazioni sportive la data certa può agevolmente desumersi dai quotidiani riferiti alla stagione sportiva di riferimento.

    La data di una scrittura privata può essere provata anche tramite un fatto esterno che dimostri con certezza che il documento esisteva già in un determinato momento. Per accordi pubblicitari relativi a manifestazioni sportive, le notizie di stampa riferite alla stagione sportiva possono costituire tale riscontro.

  • D.P.R. 917/1986, artt. 108 e 109

    Non si possono ritenere prestazioni oggettivamente inesistenti, in considerazione della copiosa e conferente documentazione offerta dalla società appellante, le operazioni - correttamente contabilizzate e tracciate - basate su accordi contrattuali individuati.

    La documentazione pertinente, insieme a contratti individuati e a operazioni correttamente contabilizzate e tracciate, può dimostrare la realtà delle prestazioni pubblicitarie e impedire che siano qualificate come oggettivamente inesistenti ai fini della deduzione dei costi.

Massime di principio

  • La data certa di una scrittura privata non dipende necessariamente da una registrazione formale: può risultare anche da elementi esterni che provino in modo affidabile l’anteriorità del documento. La stampa riferita al periodo dell’attività può essere un riscontro utile, purché sia collegabile all’accordo e alla prestazione.
  • Per contestare l’effettività di spese pubblicitarie non basta negare genericamente le prestazioni: occorre valutare nel complesso contratti, documenti relativi alle attività svolte, contabilizzazione e tracciabilità dei pagamenti. Una documentazione concordante e pertinente può assolvere l’onere probatorio del contribuente.

Testo integrale

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