Cassazione Penale, Ordinanza n. 21784/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico e non scrutinabile in sede di legittimità perché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2024. L’unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 640-ter c.p., sostenendo in sostanza l’erroneità della valutazione di merito sulla responsabilità dell’imputato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., perché meramente ripetitivo delle doglianze di appello, già ampiamente esaminate e disattese con motivazione non censurata in modo puntuale. In particolare, la Corte richiama la motivazione di merito sulla prova del contributo concorsuale dell’imputato, desunta dall’intestazione del conto beneficiario, dall’assenza di una spiegazione alternativa e dalla mancata restituzione della somma indebitamente accreditata.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice oggetto delle doglianze difensive; la Corte non affronta il merito della configurabilità del reato, ma rileva che le censure sul punto non erano specifiche e si limitavano a riproporre questioni già valutate in appello.
È richiamato quale norma che impone, a pena di inammissibilità, requisiti di specificità del ricorso per cassazione; il motivo è stato ritenuto carente proprio perché meramente ripetitivo e non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello è inammissibile.
- Le censure che attaccano la valutazione di merito sono inammissibili quando non individuano specifiche criticità logiche o giuridiche della motivazione di secondo grado, ma si limitano a contestazioni generiche o reiterative.
- La prova del contributo concorsuale può essere desunta da elementi fattuali convergenti, come l’intestazione del conto beneficiario, l’assenza di una spiegazione alternativa e la mancata restituzione della somma indebitamente accreditata; tali apprezzamenti di merito non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_penale · 9 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →