Cassazione Penale, Ordinanza n. 35065/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di appropriazione indebita. Con il primo motivo egli deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l'erronea applicazione della legge, sostenendo la tardività della querela in relazione all'art. 124 c.p. e contestando la configurabilità del reato di appropriazione indebita. Con il secondo motivo censurava cumulativamente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la somma appropriata non giustificasse l'aggravante e che la motivazione fosse insufficiente sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e, in parte, indeducibile perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e disattese con motivazione ritenuta congrua, avendo la Corte territoriale giudicato tempestiva la querela e integrato il delitto di appropriazione indebita per la mancata restituzione della somma appropriata. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito per la formulazione cumulativa delle doglianze e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva correttamente valorizzato l'entità della somma sottratta ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., del bilanciamento con le attenuanti generiche in termini di equivalenza e dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione dell'entità degli ammanchi e della perseveranza nella ritenzione delle somme. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La doglianza di legittimità non può risolversi nella mera riproposizione delle censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, dovendo contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata.
La Corte d'appello ha ritenuto tempestiva la querela avuto riguardo allo svolgimento degli eventi; la censura sulla tardività è stata giudicata manifestamente infondata.
L'aggravante è stata ritenuta integrata valorizzando l'entità della somma oggetto di appropriazione indebita, considerata oggettivamente rilevante a prescindere dalla consistenza patrimoniale della persona offesa.
Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
La motivazione sul bilanciamento può essere sorretta anche dal richiamo ad alcuni soltanto dei parametri di commisurazione della pena, senza necessità di un'esposizione analitica di tutti i criteri.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in considerazione dell'entità degli ammanchi e della persistenza nella ritenzione della somma indebitamente appropriata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a contestare la motivazione senza indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale confronto critico, le medesime doglianze già dedotte in appello e già respinte con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La querela va ritenuta tempestiva quando, sulla base della ricostruzione degli eventi, il giudice di merito individui un momento di percepibile e completa conoscenza del fatto da parte della persona offesa e tale valutazione sia logicamente motivata.
- In tema di appropriazione indebita, la mancata restituzione della somma indebitamente trattenuta può essere valorizzata quale elemento sintomatico della consumazione del reato.
- L'aggravante fondata sull'entità del danno o del profitto può essere integrata anche in relazione alla sola rilevanza oggettiva della somma sottratta, senza che assuma rilievo decisivo la capacità patrimoniale della persona offesa.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un disvalore non modesto per l'entità dell'ammanco e per la persistenza nell'illecito mantenimento del profitto indebito.
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