Cassazione Civile, Ordinanza n. 31067/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto in primo grado dalla Corte d'appello il riconoscimento di un equo indennizzo ex legge Pinto per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui era stata ammessa al passivo. Su opposizione del Ministero, però, la Corte d'appello ha riformato il decreto e ha negato l'indennizzo ritenendo tardiva la domanda, perché soggetta al termine semestrale di decadenza decorrente dalla chiusura della procedura fallimentare. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 89 del 2001, degli artt. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 l. n. 69 del 2009 e 150, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2006, oltre ai parametri convenzionali e costituzionali richiamati, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il termine semestrale introdotto dalla novella del 2009, senza considerare che la procedura fallimentare e lo stato passivo erano anteriori alle riforme fallimentari e che quindi doveva applicarsi il termine lungo annuale dell'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto di chiusura, in difetto di comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, per le domande di equa riparazione relative a procedure fallimentari alle quali non si applicano le modifiche introdotte dai decreti legislativi del 2006 e del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, da individuarsi, se il provvedimento non è comunicato, nel decorso di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Applicando tale principio al caso concreto, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
disciplina la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo; nel caso concreto il suo termine di decadenza va coordinato con la disciplina processuale applicabile alla chiusura del fallimento.
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato come parametro convenzionale di tutela della ragionevole durata del processo.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale, senza specifica autonoma statuizione nella motivazione decisoria.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale di conformazione alla CEDU.
in mancanza di comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo annuale dalla pubblicazione, rilevante per individuare la definitività del decreto di chiusura del fallimento.
nella versione previgente alle novelle del 2006 e 2007 continua a rilevare per le procedure fallimentari anteriori alle riforme.
richiamato nel motivo come parte del quadro normativo invocato contro l'applicazione del termine semestrale.
art. 150, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2006
richiamato nel motivo come norma di raccordo della riforma fallimentare; non è applicabile alla procedura concreta perché anteriore alla novella.
richiamato in motivazione come riforma non applicabile alle procedure fallimentari anteriori.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare non assoggettata alle riforme del 2006 e del 2007, il termine di decadenza per proporre la domanda si collega alla definitività del decreto di chiusura del fallimento.
- Se il decreto di chiusura del fallimento non è comunicato ai soggetti interessati, la sua definitività va individuata nel decorso di un anno dalla pubblicazione, secondo la regola generale dell'art. 327 c.p.c.
- Quando la procedura concorsuale è anteriore alle novelle fallimentari, non può essere applicato in via automatica il termine semestrale previsto dalla disciplina sopravvenuta, dovendosi invece verificare quale regime temporale sia effettivamente applicabile al procedimento presupposto.
- La mancata comunicazione del decreto di chiusura impedisce che il termine di impugnazione o di decadenza decorra dalla sola pubblicazione nelle forme dell'originario art. 119 l. fall., dovendo essere rispettata la disciplina del termine lungo ove più favorevole o comunque applicabile.
- Per stabilire la tempestività della domanda ex lege Pinto relativa a una procedura fallimentare, il giudice deve prima individuare il regime normativo della procedura concorsuale presupposta e poi verificare il momento di definitività del decreto conclusivo.
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