Cassazione Penale, Sentenza n. 28302/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione contestando: (1) l'erroneo calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato applicata dal giudice di primo grado (riduzione calcolata in 1/3 anziché della metà prevista per le contravvenzioni), con richiamo degli artt. 81, 133 cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen.; (2) la presunta illegittimità e carenza motivazionale dei provvedimenti amministrativi del Questore (d. lgs. n. 14/2017, artt. 9 e 10), che avrebbero dovuto essere disapplicati poiché non adeguatamente motivati in relazione alla necessità di garantire ordine pubblico e sicurezza, nonché la mancata verifica della congruità del trattamento sanzionatorio e degli aumenti in continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non dedotto in appello; il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo, generico e manifestamente infondato, con conferma che i provvedimenti amministrativi erano adeguatamente motivati e che la sentenza di merito aveva valutato correttamente la serialità delle condotte e la congruità del trattamento sanzionatorio (compresi gli aumenti in continuazione). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al calcolo della pena e alle regole di determinazione della pena principale e delle attenuanti/neutralizzanti; la questione legata alla misura della diminuente è stata però trattata come questione non proposta in appello.
Norma sulla determinazione del quantum della pena; richiamata nel contesto della dedotta illegittimità del calcolo della riduzione per il rito abbreviato.
Riferimento alle conseguenze del rito abbreviato sulla determinazione della pena; il ricorrente sosteneva che la diminuzione prevista per le contravvenzioni fosse stata applicata in misura errata.
La Corte ha richiamato questa norma per dichiarare inammissibile il primo motivo perché la questione sulla riduzione di pena non era stata dedotta in appello (preclusione di motivi nuovi in cassazione).
d. lgs. n. 14 del 2017
artt. 9, commi 1 e 2; 10, comma 2
Norme che disciplinano i provvedimenti amministrativi di ordine pubblico e sicurezza (provvedimenti del Questore); il ricorrente contestava la loro motivazione, mentre la Corte ha ritenuto che fossero adeguatamente istruiti e motivati.
Richiamato per l'effetto della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese e all’oblazione a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini)
Citata a supporto del principio che la questione relativa alla misura della diminuente non sollevata in appello può essere preclusa in cassazione.
Corte costituzionale
Richiamata in tema di nozione di "sicurezza"/ordine pubblico; la Corte di merito ha ritenuto applicabile la declinazione ristretta della nozione anche nel caso di specie.
Massime di principio
- Un errore nel calcolo della diminuzione di pena per il rito abbreviato (in particolare per contravvenzioni, dove la riduzione è della metà) può essere rilevante, ma deve essere sollevato già in appello: se non dedotto, è precluso in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.
- Le censure contro provvedimenti amministrativi (es. divieti del Questore) richiedono una dimostrazione specifica di illegittimità o di carenza motivazionale: la semplice richiesta di disapplicazione è inammissibile se i provvedimenti risultano dettagliati e documentati, specie quando la condotta del destinatario è seriale e preceduta da reiterati precedenti.
- La violazione di un ordine del Questore può essere sanzionata anche indipendentemente dal concreto accertamento di una situazione di pericolo: la norma punisce il mancato rispetto del divieto come tale, fermo restando che la motivazione del provvedimento deve essere adeguata.
- Per contestare la congruità del trattamento sanzionatorio o degli aumenti in continuazione occorre allegare e dimostrare circostanze concrete che giustifichino una revisione; argomentazioni generiche o reiterative sono spesso ritenute inammissibili o infondate.
- La dichiarazione di inammissibilità in cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto è importante valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
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