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Ordinanza

Ordinanza n. 2585/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento n. D/5595/2025 dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi pronunziato in data 09/10/2025 e notificato al ricorrente in pari data con cui è stata rigettata la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata in data 18/07/2025 dal Signor -OMISSIS- sulla base del nulla osta al lavoro subordinato n. P-LO/L/Q/2024/100523 rilasciato dalla Prefettura di Lodi in data 11/04/2025 su richiesta dalla Signora -OMISSIS- nell’ambito del Decreto Flussi 2024 presentata in data 21/03/2024; B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.

Giustizia amministrativa202600842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, nonostante il previo rilascio del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a New Delhi ha rigettato la domanda di visto per lavoro subordinato, presentata sulla base di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Lodi nell'ambito del Decreto Flussi 2024. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di ricorso; in sede cautelare il giudice ha esaminato la legittimità del diniego sotto il profilo della possibilità per la sede diplomatica di verificare l'effettività dello scopo dichiarato del soggiorno e della non manifesta illogicità della valutazione fondata sull'età del richiedente e sulla natura delle mansioni lavorative.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il rilascio del nulla osta al lavoro non vincoli la sede diplomatica, la quale conserva il potere di controllare, nel decidere sulla domanda di visto, che lo scopo dichiarato del soggiorno sia effettivo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Testo unico immigrazione. Ha inoltre rilevato che la valutazione sulla genuinità delle dichiarazioni relative allo scopo del viaggio è caratterizzata da ampia discrezionalità e può essere sindacata soltanto ab externo, in presenza di macroscopiche abnormità logiche, purché sia motivata sulla base di dati oggettivi. Nel caso concreto, il diniego risultava ancorato all'età del richiedente e alla natura delle mansioni da svolgere e non appariva manifestamente illogico o irragionevole. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, essendo sufficiente l'insussistenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, (…), consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (…)

    La sede diplomatica, nel decidere sulla domanda di visto, può verificare l'effettività dello scopo e delle condizioni del soggiorno; tale potere non è escluso dal previo rilascio del nulla osta al lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non vincola la sede diplomatica competente per il visto, che conserva il potere di verificare l'effettività dello scopo e delle condizioni del soggiorno dichiarati dal richiedente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
  • La valutazione sulla genuinità delle dichiarazioni relative allo scopo del viaggio è connotata da ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è limitato a un controllo esterno sulla manifesta illogicità o irragionevolezza, purché la valutazione sia ancorata a dati oggettivi.
  • In sede cautelare, quando il provvedimento impugnato risulta fondato su elementi oggettivi, quali l'età del richiedente e la natura delle mansioni lavorative, e non presenta macroscopiche abnormità logiche, difetta il fumus boni iuris necessario per la sospensione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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