Cassazione Penale, Ordinanza n. 28686/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, ha disposto il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto aggravato. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel dosimetro della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, osservando che la Corte distrettuale aveva motivato in modo congruo e logico valorizzando elementi rientranti nei criteri dell'art. 133 c.p., in particolare i precedenti specifici dell'imputato e l'intensità del dolo, elementi ritenuti dirimenti rispetto a generiche allegazioni difensive di segno favorevole.
Norme richiamate
La determinazione del trattamento sanzionatorio può fondarsi sui criteri normativi della gravità del fatto e della capacità a delinquere, purché la motivazione dia conto in modo congruo e logico degli elementi ritenuti preponderanti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito assolve all'obbligo motivazionale quando richiama in modo non illogico gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi, quali i precedenti specifici e l'intensità del dolo.
- La censura sulla pena non è rituale se si risolve nella semplice contrapposizione di elementi astrattamente favorevoli non spiegando perché essi dovrebbero prevalere su quelli valorizzati dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo casi particolari, la condanna alle spese processuali e può determinare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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