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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36007/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Torino del 23.11.2022 con tre motivi principali: 1) la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità in quanto, per effetto delle modifiche normative (d.l. 162/2022 conv. L.199/2022 e d.lgs. n.150/2022), il reato di furto sarebbe oggi procedibile a querela, e dunque sarebbe venuta meno la procedibilità d'ufficio senza querela della persona offesa; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale nonostante il modesto lucro conseguito dall'imputato; 3) intervenuta prescrizione del reato successiva alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sulla quantificazione della pena ha ritenuto non necessaria una motivazione dettagliata poiché la pena risultava fissata appena al di sopra del minimo edittale, richiamando il criterio di adeguatezza che incorpora gli elementi dell'art. 133 c.p.; sulla prescrizione ha ritenuto inammissibile l'eccezione perché l'accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità è ormai coperto dall'autorità della cosa giudicata ai sensi dell'art. 624 c.p.p. (annullamento limitato e rinvio solo per la determinazione della pena); analogamente ha ritenuto inammissibile l'eccezione di improcedibilità per la sopravvenuta procedibilità a querela, perché il mutato regime procedimentale non incide sul "giudicato sostanziale" già formato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo però assente colpa grave nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 625 primo comma n.4 cod. pen.

    Riferita come aggravante della "destrezza"; la Corte distrettuale, nella precedente decisione, aveva escluso la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante, motivo per cui si era disposta la rideterminazione della pena in sede di rinvio

  • art. 69 ultimo comma cod. pen.

    Richiamato come limite/criterio nella valutazione di equivalenza tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha confermato il giudizio di equivalenza tra recidiva specifica infraquinquennale e attenuanti generiche, nel rispetto del divieto previsto da tale norma

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice ha richiamato il criterio di adeguatezza della pena che «implica» gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ritenendo sufficiente tale richiamo quando la pena è fissata al di sotto o di poco sopra la media edittale

  • art. 624 cod. proc. pen.

    "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata"

    La norma è stata interpretata nel senso che le statuizioni non interessate dall'annullamento si consolidano in giudicato e impediscono che cause sopravvenute (es. prescrizione o mutato regime di procedibilità) incidano sulle parti già accertate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Interpretato come regola di condotta che limita il potere del giudice in sede di rinvio: non attribuisce al giudice un potere autonomo di riesame rispetto al giudicato già formato; le cause estintive sopravvenute vanno valutate nei limiti compatibili con la decisione della Cassazione

  • d.l. 162/2022 convertito nella L. 199/2022 (art. 2, comma 1, lett. i)) e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizioni che hanno esteso la procedibilità a querela per alcuni reati contro il patrimonio il cui minimo edittale non supera i 2 anni

    La Corte ha ritenuto che il mutato regime di procedibilità (procedibilità a querela) non incida sul giudicato sostanziale già formato: la sopravvenuta improcedibilità non può cancellare statuizioni di responsabilità consolidate in sede di legittimità

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 e legge delega 23 giugno 2017, n. 103 (richiamate)

    Richiamate in via analogica per confermare il principio secondo cui modifiche successive al fatto o al processo non incidono sul giudicato già formato, salvo i limiti di compatibilità con la decisione di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per giustificare l'esclusione di colpa grave nella proposizione dell'impugnazione e per modulare il pagamento in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Se in Cassazione si è formato un giudicato limitatamente agli accertamenti di reato e responsabilità (art. 624 c.p.p.), cause sopravvenute come la prescrizione o la mutata procedibilità a querela non possono essere utilizzate per cancellare quelle statuizioni quando l'annullamento è solo parziale e il rinvio riguarda aspetti limitati (es. rideterminazione della pena).
  • In sede di rinvio, il giudice non può applicare autonomamente cause estintive sopravvenute se esse contrastano con la decisione di legittimità; l'art. 129 c.p.p. non attribuisce poteri illimitati al giudice del rinvio.
  • Quando la pena viene fissata appena al di sopra o al di sotto del minimo/mediana edittale, non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza che incorpora gli elementi dell'art. 133 c.p.
  • Le doglianze che sollecitano una nuova valutazione della congruità della pena senza dimostrare un vizio logico o un esercizio arbitrario del potere discrezionale del giudice del merito sono inammissibili in Cassazione.
  • La sopravvenuta modificazione del regime di procedibilità (es. estensione della procedibilità a querela) non costituisce di per sé motivo idoneo a incidere sul "giudicato sostanziale" già formato, salvo che la decisione di legittimità abbia lasciato spazio al riesame della sussistenza dell'azione penale nella sua interezza.

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