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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25529/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente assunta nel 1994 presso una fondazione poi privatizzata. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento dirigenziale, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno da demansionamento, oltre al danno da mobbing. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo l'inquadramento superiore e il demansionamento, ma respingendo il mobbing. In appello la fondazione sosteneva che, dopo la privatizzazione dell'ente e in assenza di un CCNL di categoria, dovesse applicarsi la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; inoltre contestava sia il diritto all'inquadramento dirigenziale dopo la cessazione dell'incarico, sia la sussistenza del danno da demansionamento. La lavoratrice resisteva e proponeva appello incidentale per ottenere il riconoscimento del mobbing. La corte d'appello accolse in parte l'appello principale e interamente quello incidentale, limitando però l'inquadramento dirigenziale al periodo anteriore al 31 marzo 2010 e riconoscendo il risarcimento per mobbing. In cassazione la fondazione deduceva, in sintesi: travisamento della prova sulla delibera del 28 luglio 2009; violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 per avere la corte attribuito un diritto all'inquadramento dirigenziale; violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 per aver riconosciuto differenze retributive in assenza di una posizione organica; nullità per ultrapetizione e violazione della disciplina sulla prescrizione; nonché, in via incidentale, la lavoratrice contestava il mancato accoglimento dell'eccezione di tardività e l'applicazione del d.lgs. 165/2001, oltre a dedurre ulteriori censure sul diritto all'inquadramento e sulla rinuncia alla qualifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulla violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 nella parte in cui la corte territoriale aveva riconosciuto un diritto all'inquadramento dirigenziale dopo la cessazione formale dell'incarico. Ha invece rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso principale, reputando infondato il dedotto travisamento della prova e infondata la contestazione sul diritto alle differenze retributive per il solo fatto della mancanza di una posizione in pianta organica. Ha dichiarato inammissibili o infondati il quarto e quinto motivo, relativi a prescrizione e ultrapetizione, perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e la censura era nuova. Ha inoltre rigettato integralmente il ricorso incidentale della lavoratrice, ritenendo ammissibile per il giudice il rilievo officioso della disciplina applicabile e confermando che, in assenza di un CCNL di categoria per l'ente privatizzato, si applica la disciplina del lavoro pubblico privatizzato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La denuncia di travisamento della prova è ammissibile solo quando il giudice di merito utilizzi prove inesistenti o attribuisca a fonti processuali contenuti informativi non riconducibili alle stesse; serve inoltre la decisività dell'errore denunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o delle eccezioni; tuttavia la censura di ultrapetizione richiede che la questione sia effettivamente dedotta e trattata nel giudizio di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice può individuare d'ufficio la norma giuridica applicabile al rapporto dedotto in causa in base al principio iura novit curia.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dalla lavoratrice in relazione alla disciplina privatistica delle mansioni e alla validità della rinuncia alla qualifica; la Corte ne esclude l'applicabilità prevalente nel caso, in favore della disciplina del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso principale in tema di condotte vessatorie e tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    Nel pubblico impiego privatizzato lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto al trattamento economico corrispondente nei limiti di legge, ma non comporta avanzamenti automatici nell'inquadramento o l'acquisizione definitiva della qualifica superiore.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 419/1999

    "Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria si applicano al personale degli enti stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti"

    Per gli enti privatizzati, in mancanza del primo CCNL di categoria, continua ad applicarsi la disciplina già vigente sul trattamento giuridico ed economico del personale.

  • art. 36 Cost.

    La retribuzione per mansioni di fatto superiori è giustificata dall'esigenza di assicurare al lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato per ribadire che nel pubblico impiego gli avanzamenti di carriera non possono avvenire automaticamente, essendo richiesto il pubblico concorso.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in primo grado e nei motivi sul decorso dei crediti, ma la questione non è esaminata dalla sentenza impugnata e risulta nuova in cassazione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Invocato per la prescrizione delle differenze retributive, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la questione non è scrutinata nel merito perché nuova.

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione della disciplina applicabile al rapporto non è una domanda nuova, ma una mera difesa giuridica, dunque può essere svolta anche in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come norma processuale di riferimento per i vari motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 2113 c.c.

    Invocato dalla lavoratrice in ricorso incidentale per contestare la validità della rinuncia alla qualifica; la censura è respinta come infondata.

  • art. 6 l. 13 maggio 1985, n. 190

    Richiamato dalla lavoratrice in relazione alla dedotta nullità della rinuncia alla qualifica, censura respinta.

  • art. 27 D.P.C.M. 24 maggio 2002

    Indicato nel testo come atto di privatizzazione dell'ente, utile a collocare temporalmente il passaggio al regime privatizzato.

Massime di principio

  • Nell'impiego pubblico privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori può giustificare il diritto alle differenze retributive, ma non determina l'automatica acquisizione della qualifica superiore o un avanzamento di carriera in assenza delle forme previste dall'ordinamento.
  • Il diritto al compenso per mansioni superiori non dipende dalla legittimità dell'assegnazione, purché il lavoratore dimostri l'effettivo svolgimento, con carattere prevalente, delle mansioni superiori; esso può essere escluso solo in caso di svolgimento all'insaputa o contro la volontà dell'ente, ovvero in presenza di illeciti o collusioni.
  • Per gli enti privatizzati privi del primo contratto collettivo di categoria, continua ad applicarsi la disciplina previgente del trattamento giuridico ed economico del personale, con ricorso alle norme del lavoro pubblico privatizzato.
  • Il mero richiamo alla disciplina applicabile costituisce una difesa in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile anche in appello; non integra una eccezione in senso stretto soggetta a preclusione.
  • La censura di ultrapetizione o di novità della questione richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti del giudizio di merito in cui la questione è stata dedotta, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova contenuti inesistenti o non desumibili dalla fonte processuale, e solo se l'errore investe un elemento decisivo della controversia.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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