Cassazione Penale, Ordinanza n. 23869/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato aveva chiesto l'ammissione a misure alternative alla detenzione, in particolare all'affidamento in prova al servizio sociale e, in via alternativa, alle altre misure richiamate dalla motivazione (detenzione domiciliare e semilibertà). Il tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo insussistenti sintomi di positiva evoluzione della personalità e persistente pericolosità sociale, valorizzando il vissuto criminale, la protratta irreperibilità e la mancata collaborazione con operatori sociali e forze dell'ordine per la predisposizione del progetto rieducativo. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto, in termini ritenuti generici, di avere sempre mantenuto la residenza nel luogo indicato e di essere titolare di regolare permesso di soggiorno, sostenendo implicitamente l'illogicità del diniego e la sufficienza di tali elementi a contrastare la valutazione di pericolosità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la decisione del tribunale di sorveglianza fosse sorretta da motivazione logica e adeguata, fondata su un giudizio prognostico negativo circa l'avvio di un effettivo processo di emenda e sulla persistente pericolosità sociale del condannato. Ha osservato che le deduzioni difensive erano generiche e non idonee a incrinare la tenuta razionale della motivazione impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione che presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla capacità del condannato di avviare un percorso di risocializzazione e di prevenzione della recidiva; nella valutazione rileva anche la condotta successiva al reato.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato come disciplina delle ipotesi di detenzione domiciliare, concedibile quando non risulti adeguato il presupposto dell'emenda richiesto per l'affidamento, purché sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati.
art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354
La semilibertà presuppone una prognosi favorevole in ordine alla possibilità di un graduale reinserimento sociale, fondata sui progressi trattamentali o sul percorso di emancipazione dalla devianza.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nell'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve compiere una prognosi sulla capacità del condannato di intraprendere un effettivo processo di emenda e di evitare la recidiva, valutando non solo il reato e i precedenti, ma anche la condotta successiva alla commissione del fatto.
- La mera assenza di elementi positivi marginali o la deduzione di circostanze formali, se non accompagnate da concreti indicatori di evoluzione della personalità, non sono sufficienti a superare un giudizio negativo di pericolosità sociale espresso con motivazione logica.
- Le valutazioni del tribunale di sorveglianza sulle misure alternative sono espressione di discrezionalità di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione è coerente, non manifestamente illogica e ancorata agli elementi del procedimento.
- Quando il ricorso si limita a una confutazione generica della motivazione e non individua specifiche fratture logiche o giuridiche del provvedimento impugnato, esso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
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