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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32839/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto di pagamento intimatogli da un fallimento, deducendo in sostanza che l'azione esecutiva individuale non potesse proseguire in ragione di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 che egli assumeva di aver attivato. Il tribunale rigettava l'opposizione e la corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito fosse priva di adeguata motivazione sulla persistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in mancanza di prova del deposito della proposta di accordo e del provvedimento giudiziale di sospensione delle esecuzioni individuali ex art. 10, comma 3, L. n. 3/2012; 2) denunciava violazione dell'art. 10 L. n. 3/2012, lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato l'avvenuto deposito dell'istanza e la nomina dell'organismo di composizione della crisi, pur senza indicare date, contenuto del provvedimento di sospensione e relativa documentazione in atti; 3) contestava la condanna alle spese, invocando gli artt. 91 e 92 c.p.c. e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso non rispettasse il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva di comprendere adeguatamente il credito azionato, il titolo esecutivo, le ragioni dell'opposizione, le difese della curatela, la decisione di primo grado e i motivi d'appello. Nel merito, ha comunque osservato che il primo motivo era manifestamente infondato, poiché la decisione impugnata era sorretta da motivazione adeguata sulla mancanza di prova della proposta di accordo e soprattutto del provvedimento di sospensione delle procedure esecutive individuali ex art. 10, comma 3, L. n. 3/2012. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e violava l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non indicando con precisione se e quando fossero stati depositati la proposta, la nomina dell'OCC e il provvedimento di sospensione, né dove ciò risultasse in atti. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, a fronte della integrale soccombenza dell'opponente, la condanna alle spese era conforme all'art. 91 c.p.c.; la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata adozione non richiede autonoma motivazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per difetto di attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione avverso il precetto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda le censure, con puntuale localizzazione nel fascicolo.

  • art. 10, comma 3, L. n. 3 del 2012

    La sospensione delle procedure esecutive individuali richiede un provvedimento del giudice, che deve essere provato dalla parte che la invoca.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non richiede una motivazione specifica.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti non è un adempimento meramente formale: deve offrire alla Corte una comprensione autonoma e completa della vicenda sostanziale e processuale, senza rinvii necessari alla sentenza impugnata o ad altri atti.
  • Chi deduce l'operatività della sospensione delle esecuzioni individuali in ragione di una procedura da sovraindebitamento deve allegare e dimostrare sia il deposito della proposta sia l'esistenza del provvedimento giudiziale di sospensione previsto dalla legge speciale.
  • Una censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza integrale; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione, perché la compensazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveAccertamento del passivo
RamiProcesso civileEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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