Cassazione Penale, Sentenza n. 3987/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca facoltativa di telefoni cellulari e SIM card disposta con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; il ricorrente lamentava il difetto di motivazione circa la misura ablativa
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché i motivi consentiti per la cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono tassativi e non ricorrevano nel caso. Ha ritenuto la confisca dei telefoni e delle SIM lecita e adeguatamente motivata in quanto strumenti utilizzati per l'attività di spaccio, comprovata dalla rilevante quantità e tipologia dello stupefacente (220 grammi lordi di cocaina) e dal livello organizzativo dell'attività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e della mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità). Sentenza del 10 gennaio 2022.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è il titolo di reato per cui è stata applicata la pena all'imputato
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a questioni riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, la mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Prevede l'onere, in caso di inammissibilità, a carico del ricorrente di sostenere le spese del procedimento e consente al giudice di disporre versamenti alla Cassa delle Ammende in via equitativa
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come criterio per l'applicazione equitativa del pagamento alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità non è imputabile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti è fortemente limitato: si può impugnare solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La confisca facoltativa di strumenti (es. telefoni e SIM) connessi all'attività di spaccio è ritenuta legittima se il giudice motiva il nesso strumentale, valutando quantità e tipologia della sostanza e il grado organizzativo dell'attività criminosa
- Per contestare con successo la confisca in questo contesto è necessario provare l'illegittimità della misura o che i beni non avessero rilevanza strumentale per il reato; argomentazioni generiche sul difetto di motivazione difficilmente sono rilevanti in cassazione salvo i casi tassativi previsti dalla norma
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a un versamento alla Cassa delle Ammende determinato in via equitativa; il giudice valuta anche l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso
- Nelle ipotesi di patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti è importante curare in sede di primo grado la motivazione sui provvedimenti accessori (come la confisca), poiché le possibilità di rimedio in Cassazione sono limitate
- Prassi consigliata per il difensore: documentare e contestare nel merito, già al Tribunale, l'assenza del nesso strumentale tra beni sequestrati e attività criminale o la sproporzione della misura, e, se si impugna in Cassazione, inquadrare il motivo all'interno delle categorie ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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