Cassazione Civile, Ordinanza n. 31621/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di un immobile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva deciso sulla controversia relativa a un avviso IMU concernente un immobile del quale era stata dedotta l'inagibilità. Il ricorso era articolato in cinque motivi, ma nel testo della decisione non sono riportati i singoli motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dai difensori, rappresentando di avere raggiunto una conciliazione con il Comune in base ad accordo del 6 luglio 2023, nel quale era prevista la compensazione di tutte le spese di lite. Il Comune è rimasto intimato e non si è costituito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, poiché l'ente impositore non si era costituito, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della norma, limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di disposizione eccezionale.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In caso di estinzione per rinuncia, se la controparte non si è costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è misura eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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