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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15610/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La imputata ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Genova con cui era stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. per detenzione di cocaina, suddivisa in due panetti del peso rispettivamente di 448,520 grammi e 553,830 grammi, rinvenuti a Genova il 25 luglio 2024. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe verificato la mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel rito del patteggiamento, tale censura non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze diverse sono inammissibili

  • art. 129 c.p.p.

    la censura relativa alla mancata verifica delle cause di non punibilità non è deducibile con il ricorso nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice relativa alla detenzione di sostanza stupefacente, contestata per cocaina detenuta in due panetti

Massime di principio

  • Nel ricorso contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. i motivi deducibili sono solo quelli espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • La doglianza relativa al mancato rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente proponibile in cassazione contro il patteggiamento, se non nei limiti dei motivi tassativamente ammessi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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