Sentenza n. 538/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. -OMISSIS-, previa declaratoria della nullità della nota del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia del 2 luglio 2025, prot. n.-OMISSIS-, recante ad oggetto “Diniego avverso istanza di riammissione in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria”, e di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche se di estremi non noti; in via subordinata, per l’annullamento dei medesimi provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del 2 luglio 2025 con cui il Ministero della Giustizia ha nuovamente negato la riammissione in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria, in asserita esecuzione di una precedente sentenza di annullamento
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di riammissione nel Corpo di Polizia Penitenziaria e aveva ordinato al Ministero di riesaminare l'istanza, colmando le carenze istruttorie e motivazionali e valutando concretamente l'idoneità dell'interessato all'assolvimento dei compiti d'istituto sulla base della situazione esistente al momento della domanda. La sentenza era stata notificata al Ministero e non era stata appellata. Il nuovo diniego è stato impugnato in ottemperanza, previa declaratoria di nullità per elusione del giudicato; in subordine è stato chiesto l'annullamento, oltre al risarcimento in forma specifica o per equivalente e al danno da perdita di chance. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione aveva nuovamente valutato la sua posizione in astratto, ritenendo perduta la professionalità necessaria perché nei ruoli civili aveva svolto mansioni meramente amministrative, e aveva reputato non utile la sua riammissione per l'età avanzata e il breve periodo residuo prima del pensionamento. Ha inoltre contestato l'omessa verifica della consistenza della pianta organica e della disponibilità del posto di assistente capo, nonché la violazione dell'effetto conformativo della precedente sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha dichiarato nullo il nuovo diniego per elusione del giudicato. La precedente sentenza imponeva al Ministero di riesaminare l'istanza valutando in concreto l'idoneità del dipendente ai compiti d'istituto e considerando la situazione fattuale e giuridica esistente alla data di presentazione della domanda. Il nuovo provvedimento, invece, ha fondato il giudizio prognostico sulla natura amministrativa delle mansioni svolte nei ruoli civili, sull'età dell'interessato e sulla breve aspettativa di servizio, senza effettuare la valutazione concreta imposta dal giudicato. Il TAR ha rilevato anche l'omessa verifica della consistenza della pianta organica e della disponibilità del posto richiesto. Ha quindi ordinato al Ministero di riesaminare l'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, secondo l'effetto conformativo della precedente pronuncia. Non è stata accolta, allo stato, la richiesta di immediata nomina di un commissario ad acta, riservata a un'eventuale successiva istanza dopo l'inutile decorso del termine. È stata respinta anche la richiesta di penalità di mora, poiché, in presenza del termine congruo assegnato per la riedizione del potere, la misura sarebbe risultata sproporzionata e non adeguatamente giustificata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di dichiarare la nullità degli atti elusivi del giudicato, ordinare l'esecuzione della sentenza e valutare l'applicazione di misure coercitive indirette.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l'applicazione della penalità di mora per garantire l'effettività dell'attuazione delle pronunce, purché non ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative e la misura risulti proporzionata.
Attribuisce all'Amministrazione Penitenziaria il potere discrezionale in materia di riammissione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, da esercitare nel rispetto dell'effetto conformativo del giudicato.
Individua i requisiti oggettivi e soggettivi considerati dall'Amministrazione per la riammissione in servizio; la loro verifica deve essere concreta e riferita alla situazione esistente al momento della domanda.
Individua i compiti d'istituto del Corpo di Polizia Penitenziaria, rispetto ai quali deve essere verificata in concreto l'idoneità del dipendente.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento ordina la riedizione del potere indicando specifici criteri istruttori e motivazionali, il nuovo provvedimento che non rispetta tali criteri è nullo per elusione del giudicato, anche se formalmente riesercita il potere discrezionale.
- L'effetto conformativo del giudicato impone all'amministrazione di valutare la situazione fattuale e giuridica esistente al momento stabilito dalla sentenza e non consente di sostituire tale valutazione concreta con considerazioni astratte o meramente stereotipate.
- Nel riesame di un'istanza di riammissione in servizio, la verifica dell'idoneità ai compiti d'istituto deve essere concreta e riferita alle mansioni proprie del ruolo di provenienza; non è sufficiente valorizzare, da sola, la natura amministrativa delle mansioni svolte nel frattempo in altro ruolo.
- L'amministrazione che riesamina una domanda in esecuzione del giudicato deve esaminare tutti gli elementi espressamente indicati dalla sentenza, compresa, quando rilevante, la disponibilità del posto nella pianta organica.
- La nomina immediata di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora non conseguono automaticamente all'accoglimento dell'ottemperanza: il giudice può fissare prima un termine congruo per l'esecuzione e riservare l'intervento sostitutivo a un eventuale successivo inadempimento, negando la penalità quando risulti sproporzionata o non meritevole.
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