Sentenza del 27/10/2022 n. 4659 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Incombe sull'A.F. la dimostrazione della conoscenza da parte del contribuente della sostanziale inesistenza del contraente - Dimostrazione della effettività delle operazioni poste in essere a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione contestava operazioni soggettivamente inesistenti, cioè acquisti da fornitori fittizi. Il tema centrale era l'onere della prova: l'Amministrazione doveva dimostrare non solo la fittizietà oggettiva del fornitore, ma anche che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo con ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. La società ha prodotto documentazione a dimostrazione dell'effettiva consegna della merce e della regolarità delle commesse (fatture, DDT, preventivi, ordinativi, registro IVA acquisti, libro giornale, schede di mastro, iscrizione al registro delle imprese, rappresentanti).
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse assolto pienamente l'onere di provare la conoscenza, da parte del contribuente, della fittizietà del fornitore. Avendo la società documentato l'effettiva esecuzione delle operazioni e fornito elementi probatori idonei a dimostrare la sua buona fede e l'effettività dei rapporti (DDT, fatture, iscrizione nel registro delle imprese, documentazione contabile), essa ha assolto l'onere probatorio a suo carico. La qualificazione del fornitore come "cartiera" non è sufficiente, di per sé, a provare la consapevolezza dell'acquirente che l'operazione rientrasse in un'evasione. Pertanto l'accertamento è stato respinto nella parte relativa alla inesistenza soggettiva delle operazioni.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento procedurale in tema di attività di accertamento e documentazione; utilizzata per inquadrare l'onere istruttorio dell'Amministrazione nell'accertamento fiscale.
Richiamato come quadro normativo relativo alle modalità e agli effetti degli accertamenti fiscali; inteso in relazione all'onere probatorio e alle conseguenze accertative.
Citato nel contesto delle facoltà dell'Amministrazione di disconoscere documenti e rapporti; nel giudizio è rilevante rispetto al potere di contestare operazioni ritenute inesistenti.
Norma relativa agli aspetti IVA collegati a fatture e detrazioni; richiamata per sottolineare le conseguenze fiscali di operazioni soggettivamente inesistenti e per inquadrare l'onere di prova sulla effettività delle operazioni.
Cass. 25013/2019
Giurisprudenza favorevole al principio che la sola qualificazione del fornitore come "cartiera" non costituisce prova sufficiente della consapevolezza del cessionario; serve prova dell'effettiva conoscenza o della mancata diligenza da parte del contribuente.
Cass. 27566/2018, 9851/2018, 9721/2018
Decisioni citate a supporto del principio che l'Amministrazione deve dimostrare sia l'inesistenza oggettiva sia lo stato soggettivo del contribuente; la prova contraria può essere fornita con documentazione di effettività delle operazioni.
Cass. 25892/2015, 25893/2015
Pronunce citate come orientamento contrastante che in alcuni casi hanno ammesso una ricostruzione probatoria più sfavorevole al contribuente; il testo segnala il contrasto giurisprudenziale esistente.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria che contesta operazioni soggettivamente inesistenti deve provare due elementi: l'oggettiva fittizietà del fornitore e la conoscenza (o la prevedibilità, con ordinaria diligenza) di tale fittizietà da parte del contribuente.
- Se l'Amministrazione assolve al proprio onere istruttorio, spetta al contribuente provare di aver usato la diligenza massima esigibile per la sua attività, adottando comportamenti ragionevoli e proporzionati rispetto alle circostanze.
- La produzione in giudizio di documenti che dimostrino l'effettiva esecuzione delle operazioni (DDT, fatture, preventivi, ordinativi, registri contabili, iscrizione al registro delle imprese, prove di esecuzione delle commesse) è idonea a contrastare l'accusa di inesistenza soggettiva.
- La regolarità della contabilità o dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a provare la buona fede se l'Amministrazione dimostra la conoscenza del reato fiscale; tuttavia tali elementi, insieme ad altra documentazione probatoria, sono utili per la difesa del contribuente.
- La sola etichetta di "società cartiera" applicata al fornitore non costituisce presunzione automatica di consapevolezza del compratore; occorrono elementi che colleghino concretamente la condotta del contribuente alla conoscenza della fittizietà.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, è fondamentale documentare quanto più possibile l'effettività dei rapporti e le modalità operative seguite, per rafforzare la posizione del contribuente in giudizio.
- La valutazione della diligenza richiesta è contestuale e proporzionata all'attività svolta: non si richiede al contribuente l'impossibile, ma una condotta attenta e verificabile secondo criteri di ragionevolezza.
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