Cassazione Civile, Ordinanza n. 05538/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società titolare di un impianto idroelettrico aveva impugnato davanti al giudice speciale delle acque una nota regionale con cui le veniva contestato di avere superato la portata media annua della derivazione idrica, con richiesta di pagamento di canoni e sovracanoni aggiuntivi. In origine erano stati impugnati anche altri atti, ma la decisione del TSAP aveva rigettato la domanda di annullamento della sola nota del 14 marzo 2016. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava violazione delle norme sul regolamento delle derivazioni e sull'art. 17 del testo unico delle acque, sostenendo che il prelievo oltre la portata media fosse legittimo e che fosse errato calcolare il canone sulla portata derivata anziché sulla portata media di concessione, oltre a lamentare motivazione apparente; con il secondo si deduceva violazione dell'effetto preclusivo delle sentenze parziali e del giudicato, in relazione a una precedente sentenza parziale del TSAP, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto considerare preclusa o definita la questione della lesività della nota regionale e del parametro di calcolo del canone. Prima della decisione la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse e rinuncia agli atti di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, rilevando che la dichiarazione di rinuncia al giudizio precludeva l'esame dei motivi. Ha escluso l'estinzione del processo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 390, comma 3, c.p.c., ma ha comunque ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della Regione resistente, mentre nulla è stato disposto nei rapporti con il G.S.E., rimasto intimato e non costituito. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 del regolamento approvato con r.d. 14 agosto 1920 n. 1285
richiamato dalla ricorrente come base normativa per contestare l'illegittimità del prelievo oltre la portata media e la conseguente quantificazione dei canoni.
art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo e della censura al metodo di calcolo del canone.
la Corte osserva che, in assenza dei relativi requisiti, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, pur potendo disporsi l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse, pur non integrando necessariamente una formale rinuncia agli atti idonea a determinare l'estinzione, comporta l'inammissibilità del ricorso quando venga meno l'interesse attuale alla decisione.
- Se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla controversia, la Corte non esamina i motivi di impugnazione, poiché difetta una condizione dell'azione impugnatoria in sede di legittimità.
- L'estinzione del giudizio richiede il rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza, il venir meno dell'interesse può essere qualificato come causa di inammissibilità e non di estinzione.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente nei confronti della parte costituita che resiste, mentre nulla è dovuto alla parte rimasta intimata e non costituita.
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