Cassazione Civile, Ordinanza n. 34463/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento prefallimentare promosso da una società creditrice per la dichiarazione di fallimento di un'altra società. Il ricorrente, che era stato liquidatore della società poi fallita, ha proposto un'azione per far dichiarare l'inesistenza della notifica del decreto di convocazione ex art. 15 l.fall. e, di riflesso, la nullità radicale della sentenza dichiarativa di fallimento. Secondo la sua ricostruzione, la convocazione non era stata validamente eseguita: dapprima la notifica ex art. 145 c.p.c. sarebbe stata reputata inidonea dal giudice relatore, poi il successivo decreto di rinvio e nuova comparizione del 5.1.2010 per l'udienza del 2.2.2010 non sarebbe stato ritualmente notificato, o comunque la sua notifica sarebbe stata inesistente e non meramente nulla. Ha inoltre sostenuto che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi su alcuni profili e che, essendo la sentenza di fallimento radicalmente inesistente o nulla, essa sarebbe stata impugnabile in ogni tempo con actio nullitatis, senza necessità di reclamo ex art. 18 l.fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il sesto motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri cinque motivi. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva valorizzato una seconda ratio decidendi autonoma: anche a voler prescindere dalla ritualità della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, il ricorrente aveva comunque acquisito conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, al più tardi in occasione della sentenza penale del 29.10.2012 che faceva espresso riferimento al fallimento. Da ciò derivava la tardività/decadenza delle doglianze, che avrebbero dovuto essere fatte valere con reclamo ex art. 18 l.fall. e comunque nel termine di legge. La Corte ha inoltre precisato che la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento non integra inesistenza e che, quindi, non è esperibile un'azione di accertamento negativo in ogni tempo per eludere i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa delle controparti, ma è stato dato atto del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
utilizzato come rito introduttivo dell'azione proposta in primo grado
disciplina la convocazione del debitore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento; la mancata convocazione può incidere sulla validità della sentenza, ma le nullità vanno fatte valere nei modi e nei tempi previsti
richiamato per la notificazione alla società presso la sede sociale
richiamato in relazione alla notificazione nei casi di irreperibilità o irreperibilità relativa
richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della notificazione a mezzo posta
richiamato quale norma sulla nullità della notificazione
la nullità della sentenza deve essere fatta valere come motivo di impugnazione; non si trasforma in inesistenza solo perché la notifica sia viziata
invocato per omessa pronuncia sul motivo di appello
richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio
il reclamo è il rimedio tipico contro la sentenza dichiarativa di fallimento e deve essere proposto nel termine di legge
il termine lungo di impugnazione decorre dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza in caso di contumacia involontaria e mancata notifica personale; si applica anche il comma 2 per esigenze di contraddittorio
art. 641 c.p.
menzionato solo come reato oggetto del procedimento penale in cui il ricorrente avrebbe appreso del fallimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per il contributo unificato aggiuntivo
richiamato dalla Corte d'appello per escludere la rimessione al primo giudice
richiamato dalla Corte d'appello per decidere nel merito nonostante la nullità della sentenza di primo grado
Massime di principio
- Se una decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, la censura che non colpisca tutte le rationes o che ne superi solo una lascia ferme le altre e rende inammissibili o comunque inutili le ulteriori doglianze.
- La nullità della sentenza dichiarativa di fallimento derivante da vizi della convocazione del debitore non equivale a inesistenza dell'atto: essa deve essere dedotta mediante i rimedi impugnatori previsti, non con un'azione di accertamento negativo esperibile in ogni tempo.
- Quando il destinatario sia stato comunque posto in condizione di conoscere la pendenza della procedura o del processo, il termine lungo per impugnare decorre da tale conoscenza successivamente acquisita; la questione della tempestività è rimessa alla valutazione del giudice di merito se congruamente motivata.
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la mancata o viziata convocazione del debitore può integrare nullità, ma la relativa doglianza è soggetta al principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e al regime decadenziale del reclamo fallimentare.
- Ai fini del riparto dell'onere probatorio nelle impugnazioni tardive, assume rilievo la distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente dell'atto introduttivo, perché nel primo caso la conoscenza si presume fino a prova contraria del destinatario, mentre nel secondo l'onere di dimostrare la conoscenza grava sulla controparte.
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