Cassazione Penale, Sentenza n. 27734/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare (carcere per Nicola Schiavone, arresti domiciliari per Alessandro Ucciero), contestando la sussistenza dei gravi indizi e la corretta valutazione delle esigenze cautelari. Le accuse riguardano partecipazione ad associazione mafiosa (416-bis), trasferimento fraudolento di valori/intestazione fittizia (512-bis), riciclaggio (648-bis) e autoriciclaggio (648-ter) nonché l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Le censure difensive hanno contestato, tra l'altro: la mancata motivazione rafforzata per l'uso del captatore informatico (trojan); la inesistenza o apoditticità delle prove sulla provenienza illecita delle somme impiegate per la costituzione della Vonax s.r.l.s.; travisamento dei fatti e mancata individualizzazione dei ruoli, soprattutto per Ucciero; incompatibilita tra art. 512-bis e autoriciclaggio; carenza di motivazione sulle esigenze di prevenzione della reiterazione. Il Tribunale del riesame aveva fondato la conferma sulle intercettazioni, dichiarazioni di persone informate sui fatti, indagini bancarie e risultanze processuali che collegavano Schiavone al clan dei Casalesi e la Vonax a operazioni di reimpiego.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Il Collegio ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame: le intercettazioni autorizzate mediante captatore informatico erano motivate in modo conforme ai criteri di legittimità e alla giurisprudenza (comprese le Sezioni Unite Scurato e la disciplina successiva), la provenienza illecita delle somme e il collegamento con la pregressa condanna di Schiavone sono stati ritenuti suffragati dalle risultanze investigative (intercettazioni, indagini bancarie e patrimoniali) e giustificano la qualificazione dei reati e l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. Il Tribunale del riesame ha inoltre adeguatamente distinto le posizioni dei due indagati e motivato le esigenze cautelari con riferimento alla gravità indiziaria e al pericolo di reiterazione; pertanto sono state confermate la custodia cautelare in carcere per Schiavone e gli arresti domiciliari per Ucciero. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Reato di trasferimento fraudolento di valori/intestazione fittizia; va ricondotto a finalità elusiva rispetto a misure di prevenzione patrimoniale o ad agevolazione di reati specifici (648, 648-bis, 648-ter). La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie quando l'intestazione fittizia è finalizzata ad eludere misure di prevenzione e ad agevolare riciclaggio/riuso di proventi illeciti.
Partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La Corte ha valorizzato la condanna definitiva pregressa di Schiavone e le risultanze successive come grave indizio della perdurante appartenenza e operatività nell'ambito del clan dei Casalesi.
Circostanza aggravante collegata a delitti aggravati dall'uso di metodi mafiosi; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in presenza di continuità operativa e finalità di ripristino del controllo sugli appalti.
Riciclaggio: reato contestato in relazione al reimpiego di proventi illeciti. La sentenza ritiene che le indagini bancarie e le intercettazioni supportino la sussistenza di indizi in tal senso.
Autoriciclaggio: prevista quando l'autore del reato presupposto reinveste i proventi; la Corte ha chiarito la distinzione tra riciclaggio e autoriciclaggio e ritenuto configurabili entrambi i titoli a seconda del ruolo soggettivo degli indagati.
Previsione normativa sulle autorizzazioni alle intercettazioni; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione rafforzata quando si usa il captatore informatico.
Predisposizione di motivazione sulle intercettazioni tra presenti tramite captatore informatico; la Corte ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione della necessità dello strumento.
Regole sulla conservazione e utilizzazione delle intercettazioni; richiamato nell'ambito della verifica della legittimità delle captazioni.
Gravi indizi di colpevolezza: criterio per la misura cautelare. La Corte si limita a verificare la congruenza e la logicità della motivazione che li individua.
Esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento, fuga): la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari, anche con riferimento al pericolo concreto e attuale di reiterazione.
Indicazioni sulle misure cautelari applicabili; richiamato per il corretto inquadramento delle esigenze cautelari.
Udienza di riesame: obbligo del tribunale di esaminare le censure difensive; la Corte ha ritenuto assolto tale obbligo, anche tramite motivazione per relationem quando adeguata.
Criteri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione; utilizzato per inquadrare le censure rivolte alla motivazione e all'interpretazione di legge.
Principi generali sul giudizio e sull'onere motivazionale; richiamato nelle censure sulla logica della motivazione.
Regole sulla rappresentanza e difesa tecnica; citato nella deduzione relativa alla corretta partecipazione del difensore alle fasi processuali.
Massime di principio
- Per l'utilizzo del captatore informatico (trojan) è necessaria una motivazione rafforzata che spieghi la necessità dello strumento rispetto ad altre tecniche: la valutazione della necessità deve essere puntuale ma il giudice può ritenere adeguata la motivazione anche se integra le argomentazioni dei decreti originari, purché siano esplicitate le ragioni del convincimento.
- La precedente condanna definitiva per associazione mafiosa costituisce un elemento grave indiziario rilevante e può essere valorizzata, unitamente ad elementi successivi, per ritenere la perdurante operatività e appartenenza al sodalizio.
- La qualificazione dei fatti come trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) richiede la finalità specifica prevista dalla norma (elusione di misure di prevenzione o agevolazione di reati indicati): quando tale finalità è adeguatamente dimostrata può coesistere con contestazioni di riciclaggio/autoriciclaggio a carico di soggetti con ruoli diversi.
- In sede di misure cautelari la Corte di legittimità sindaca solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; non può riformare la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito né sostituirsi al suo apprezzamento delle fonti probatorie.
- Il tribunale del riesame è obbligato a prendere in esame le censure difensive sollevate in udienza, ma può rispondere per relationem al provvedimento originario se le obiezioni non sono tali da disarticolare la motivazione originaria; l'assenza di replica puntuale a ogni deduzione non determina automaticamente nullità se la decisione dimostra un vaglio critico complessivo.
- Per motivare il pericolo di reiterazione non sono richieste specifiche occasioni imminenti di reato: occorre una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale; tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27542/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27543/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27546/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27547/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27548/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27549/2023 del 26/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →