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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28604/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valentino: impugnazione per mancata applicazione della legge penale più favorevole (art. 2 comma 4 c.p.) con riferimento all'art. 442 comma 2-bis c.p.p. introdotto dal D.Lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia); deduce inoltre carenza/illogicità della motivazione ai sensi dell'art.125 c.p.p. Corcella: deduce mancata assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., e lamenta l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Valentino: rigettata la richiesta di restituzione del termine e di applicazione dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p., perché la norma premiale si applica solo quando, all'entrata in vigore, la sentenza di primo grado sia ancora suscettibile di impugnazione e non sia stata già impugnata; la proposizione dell'appello impedisce poi la fruizione del beneficio, e la successiva rinuncia non annulla il giudizio di appello già instaurato. Per Corcella: il ricorso è inammissibile perché in appello è stato concluso un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con espressa rinuncia ad altri motivi, circostanza che limita la cognizione e impedisce l'ammissibilità della Cassazione su questioni rinunciate. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; Valentino è altresì condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura indicata.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p. comma 2-bis

    quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione

    Norma premiale applicabile solo se, all'entrata in vigore, la sentenza di primo grado è ancora impugnabile e la parte poi non propone impugnazione; non si applica se l'imputato ha già proposto appello (la rinuncia successiva non retrotrae gli effetti)

  • art. 2 comma 4 cod. pen.

    Principio della lex mitior: la legge penale più favorevole si applica solo alle disposizioni sostanziali; la Corte ha ritenuto che la nuova disciplina processuale premiale non estenda il beneficio alle sentenze già impugnate o già irrevocabili alla data del subentro

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo

    L'accordo per il concordato in appello e la rinuncia ad altri motivi limitano la cognizione del giudice d'appello e precludono l'ammissibilità del ricorso per Cassazione sulle questioni rinunciate, salvo vizi relativi alla formazione del consenso o alla divergenza tra accordo e pronuncia

  • art. 125 c.p.p.

    Regola l'obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse adeguata e non affetta da illogicità tale da giustificare l'ammissione del ricorso

  • art. 530 comma 2 c.p.p.

    Prevede l'assoluzione quando non sussistono elementi sufficienti per la condanna; nel caso in esame la rinuncia ai motivi nel concordato ha impedito che tale questione fosse esaminata in sede di Cassazione

  • D.Lgs. n.150/2022

    Ha introdotto l'art. 442 comma 2-bis; la Corte ha chiarito il profilo intertemporale: il decreto non contiene una norma transitoria che estenda l'applicazione ai procedimenti già impugnati, e il criterio di applicazione è lo stato di impugnabilità della sentenza alla data di entrata in vigore

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ad altre conseguenze processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte l'ha applicato condannando i ricorrenti a spese e al pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'ulteriore sconto di un sesto previsto dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p. si applica soltanto quando, all'entrata in vigore della norma, la sentenza di primo grado sia ancora impugnabile e la parte successivamente non proponga impugnazione; se si è già proposto appello non è possibile ottenere retroattivamente lo sconto mediante rinuncia
  • La proposizione dell'appello instaura un nuovo grado di giudizio i cui effetti non sono eliminati da una successiva rinuncia: l'atto abdicativo non annulla l'avvio del giudizio di impugnazione
  • Quando in appello si concorda la pena ai sensi dell'art.599-bis e l'imputato rinuncia ad altri motivi, la Cassazione è preclusa dall'esaminare le questioni oggetto di rinuncia, salvo problemi relativi alla formazione del consenso o a verdetto difforme dall'accordo
  • Per beneficiare di novità legislative favorevoli alla riduzione della pena è strategico valutare prima dell'entrata in vigore se proporre impugnazione; una scelta processuale errata può precludere l'accesso a incentivi successivi
  • I ricorsi manifestamente infondati o ammissibili solo formalmente possono comportare condanne al pagamento delle spese processuali e di ammende; valutare attentamente la fondatezza e la tempistica dell'impugnazione per evitare sanzioni economiche

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