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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6613/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. per la comparizione dell'imputato, poiché l'avviso di udienza era stato notificato al difensore solo il 14/12/2021 per l'udienza del 21/12/2021; 2) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 99 c.p. perché la recidiva sarebbe stata confermata sulla sola base del titolo di reato e dei precedenti senza accertare se la nuova condotta rivelasse maggiore pericolosità del reo; 3) violazione degli artt. 53-56 L. 689/1981 per la mancata concessione della sanzione sostitutiva della "libertà controllata", che il ricorrente riteneva dovuta per evitare l'effetto desocializzante della detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto prevalente l'orientamento secondo cui la violazione del termine di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità di ordine generale relativa che deve essere eccepita tempestivamente (ai sensi dell'art. 180 c.p.p.), e poiché non è stata dedotta nei termini, la questione è preclusa in Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva valorizzando il precedente delinquenziale e la pericolosità concreta della condotta impugnata. Sul terzo motivo la Corte ha ribadito che l'applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 53 L. 689/1981) è discrezionale e costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogico; nel caso di specie la decisione di non concedere la libertà controllata è risultata adeguatamente motivata sulla base della personalità negativa e della recidiva qualificata dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 433 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui Amato è stato condannato; la Corte ha confermato la colpevolezza per il reato contestato

  • art. 601, comma 3, c.p.p.

    "termine di venti giorni per la comparizione dell'imputato"

    La Corte ha richiamato la disciplina del termine per la comparizione; ha ritenuto che la violazione costituisca una nullità relativa di ordine generale, deducibile tempestivamente (art. 180 c.p.p.), la cui mancata eccezione preclude la rilevabilità in Cassazione

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità di ordine generale; la Corte ha però precisato la natura relativa della nullità sotto il profilo della giurisprudenza prevalente

  • art. 182 c.p.p.

    Citato nel contesto dei limiti di deducibilità delle nullità; la Corte ha ritenuto che il vizio non fosse insuscettibile di deduzione tardiva

  • art. 184 c.p.p.

    Riferimento alle possibili sanatorie; la Corte ha escluso che il vizio fosse immune da preclusione

  • art. 180 c.p.p.

    Norma che disciplina i termini per dedurre le nullità; la Corte ha affermato che la nullità relativa per la mancata osservanza del termine di cui all'art. 601 deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza d'appello

  • art. 99 cod. pen.

    Norma che richiede valutazione della personalità e della pericolosità ai fini dell'applicazione delle circostanze e della recidiva; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata nel collegare la nuova condotta alla maggiore pericolosità

  • artt. 53-56 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Norme sulle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve (es. libertà controllata); la Corte ha ribadito che l'applicazione è facoltativa e costituisce accertamento di fatto discrezionale, sindacabile in Cassazione soltanto se manifestamente illogico

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che consente di trasmettere la requisitoria in forma scritta; il Procuratore generale ha esercitato tale facoltà

Massime di principio

  • La violazione del termine di convocazione previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. è generalmente qualificata come nullità relativa di ordine generale: deve essere eccepita tempestivamente (prima della deliberazione della sentenza d'appello) o si perde il diritto di farla valere in Cassazione
  • L'applicazione della recidiva implica valutazioni discrezionali sulla maggiore capacità a delinquere del soggetto; il giudice deve motivare il nesso tra la nuova fattispecie e l'accresciuta pericolosità, e tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo se nulla o manifestamente illogica
  • La concessione delle sanzioni sostitutive (es. libertà controllata ex L. 689/1981) è una facoltà del giudice fondata su accertamenti di fatto relativi alla personalità del condannato; tali accertamenti non sono rivedibili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o insufficienza della motivazione
  • In sede di Cassazione i vizi procedurali che non siano stati tempestivamente dedotti in grado di appello si considerano preclusi; pertanto è essenziale sollevare eccezioni procedurali entro i termini processuali previsti
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende

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