Cassazione Penale, Sentenza n. 35931/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 11/03/2025 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Marsala (25/02/2025). Il ricorrente contestava la valutazione degli indizi (art. 273 c.p.p.), sostenendo che la decisione fosse frutto di una valutazione abnorme: secondo il ricorrente non era spiegato perché le armi sarebbero state depositate soltanto il 13/02/2025 nonostante precedenti accessi nell'area, le immagini non proverebbero che le armi sequestrate fossero quelle riprese, e mancava certezza sul fatto che il pacco portato da Cucchiara contenesse effettivamente le armi
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse fornito motivazione adeguata e logicamente congrua circa la sussistenza di gravi indizi a carico del ricorrente: monitoraggi GPS, video che mostrano Randazzo recarsi ripetutamente nell'area, il rinvenimento sotto una lastra di cemento di una valigetta contenente le armi e il comportamento di Randazzo (tornato nel pomeriggio e manifestante disappunto per non averla trovata) sono stati valutati unitariamente come indizi di disponibilità e custodia delle armi. Le censure del ricorrente sono state ricondotte a mera rivalutazione dei fatti senza indicare fratture logiche nella motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione invocato (vizio di motivazione/violazione di legge/abnorme valutazione degli indizi): utilizzata per inquadrare il motivo di impugnazione
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta abnorme valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione poiché la motivazione del Tribunale è risultata adeguata e non manifestamente illogica
Richiamata dalla Corte per distinguere il diverso criterio valutativo tra fase cautelare e giudizio di merito: in sede cautelare non è richiesto il livello di certezza probatoria previsto per la decisione di merito
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza citata per i criteri del controllo in sede di legittimità sulla valutazione degli indizi e sulla necessità che il giudice di merito dia conto delle ragioni a fondamento del giudizio indiziario
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia e alla eventuale liquidazione delle spese
Massime di principio
- In sede cautelare la prova non deve raggiungere il livello richiesto nel giudizio di merito: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità basato su elementi indiziari
- La Corte di legittimità, nell'esaminare ricorsi su misure cautelari, verifica la congruenza e la logica della motivazione del giudice del merito, non rivaluta liberamente i fatti
- Contestare la valutazione indiziaria richiede di individuare reali lacune logico-argomentative nella motivazione, non semplici alternative interpretative o dubbi possibili
- Il giudice può valutare in modo unitario elementi diversi (monitoraggi GPS, video, rinvenimento di beni, comportamento degli indagati) per fondare il convincimento sulla disponibilità o custodia di beni illeciti
- Comportamenti ripetuti di controllo/monitoraggio di un luogo e reazioni degli indagati al rinvenimento di beni possono costituire indizi pregnanti di partecipazione nella custodia o ricettazione di armi
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