Cassazione Penale, Ordinanza n. 38039/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un furto pluriaggravato commesso in danno di una cassaforte, per il quale due imputati erano stati condannati in primo grado; la Corte d'appello aveva poi riformato solo in parte la decisione, rideterminando la pena per uno dei due imputati. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 625-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non ne avesse correttamente valutato i presupposti. Il secondo ricorrente articolava sei motivi: contestava, con riferimento agli artt. 192, commi 2 e 3, c.p.p. e 606, lett. e), c.p.p., la motivazione sulla chiamata in correità del coimputato e il travisamento della prova; deduceva contraddizioni sulla dinamica materiale dell'asportazione della cassaforte; lamentava omessa valutazione dell'interesse del chiamante; censurava, anche alla luce dell'art. 533, comma 1, c.p.p., l'insufficienza delle prove a suo carico, incluse quelle telefoniche e testimoniali; contestava il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ex artt. 62-bis, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 11 e 69 c.p.; infine, lamentava una pena eccessiva, asseritamente determinata senza adeguato rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Quanto al primo ricorrente, ha affermato che l'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. richiede un contributo collaborativo significativo e utile all'individuazione dei complici o dei responsabili della ricettazione, valutazione rimessa al giudice di merito; nel caso concreto, la collaborazione era stata esclusa perché il ricorrente aveva reso una confessione auto ed eteroaccusatoria quando lui e i coimputati erano già sottoposti ad arresti domiciliari. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto attendibile la chiamata in correità del coimputato poiché corroborata da riscontri esterni, in particolare tabulati telefonici e dichiarazioni testimoniali; ha dichiarato inammissibili le doglianze nuove non dedotte in appello; ha giudicato non censurabile in cassazione la critica alla valutazione del compendio probatorio; ha reputato corretta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, già valorizzate ai fini del riconoscimento ex art. 62-bis c.p.; ha infine ritenuto congrua la pena, determinata sotto la media edittale alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, reato oggetto di condanna originaria e di conferma in appello, con aggravanti contestate
attenuante ad effetto speciale che presuppone un contributo collaborativo significativo e concreto per l'individuazione di complici o responsabili della ricettazione; la sua concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito
deducibilità in cassazione della violazione di legge
deducibilità del vizio di motivazione; non consente il riesame del merito o delle valutazioni probatorie se sorrette da motivazione logica
criteri di valutazione della chiamata in correità e dei riscontri esterni
regola dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
attenuanti generiche già riconosciute e valorizzate dal giudice di merito
aggravanti contestate nel giudizio di merito
aggravante contestata nel giudizio di merito
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti
nel testo compare verosimilmente un richiamo normativo errato; non è possibile ricavare con certezza la norma effettivamente intesa
criteri di commisurazione della pena, richiamati per giudicare congrua la dosimetria sotto la media edittale
richiamato dalla difesa nella censura sulla determinazione della pena
non citato nel testo; omesso
Massime di principio
- L'attenuante della collaborazione post-furto richiede un apporto effettivamente utile e non meramente confermativo di fatti già acquisiti; non basta una confessione resa quando gli autori sono già individuati o sottoposti a misura.
- La valutazione sulla sussistenza e concretezza della collaborazione ai fini dell'art. 625-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- La chiamata in correità può fondare una decisione di condanna solo se assistita da riscontri esterni individualizzanti o comunque significativi; il giudice può valorizzare tabulati telefonici e dati testimoniali come elementi di corroborazione.
- In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove non devolute con l'appello; la cassazione non può essere usata per introdurre censure mai formulate nei gradi precedenti.
- Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio sono inammissibili se la sentenza impugnata contiene una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i criteri dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 533 c.p.p.
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice abbia già valorizzato gli elementi dedotti dalla difesa nel concedere le stesse attenuanti, e quando le posizioni dei coimputati siano differenti.
- La pena è censurabile in cassazione solo se risulta manifestamente sproporzionata o frutto di errata applicazione dei criteri legali; una pena determinata sotto la media edittale e motivata con gravità del fatto e capacità a delinquere è di regola congrua.
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