Ordinanza n. 78/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure di bonifica di un sito contaminato, adottata ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (ex amministratori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento provinciale che li individuava come responsabili del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione presso un ex sito industriale, in quanto ex amministratori della società che aveva gestito il sito. Hanno contestato, in particolare, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, rilevando che il provvedimento e la relazione istruttoria qualificavano erroneamente la società come fallita e cancellata dal registro delle imprese, mentre la procedura concorsuale risultava chiusa dal 2011 e la società era ancora iscritta, benché inattiva. È stata inoltre dedotta la contraddittorietà del provvedimento, che individuava la società quale responsabile della contaminazione senza coinvolgerla nel procedimento né notificarle la diffida, rivolta soltanto ai ricorrenti. Infine, è stata contestata l'insufficienza degli elementi posti a fondamento della responsabilità personale dei ricorrenti: le prime criticità ambientali risalivano al 1991, la contaminazione era stata rilevata nel 2004-2005 nell'ambito di un'analisi commissionata dalla società e la Provincia non aveva riferito aggravamenti successivi; inoltre, Luca Gervasoni aveva assunto la carica nel 2006 e Aldo Gervasoni il 29 giugno 2004.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, a un sommario esame proprio della fase cautelare, sufficienti profili di fondatezza del ricorso. In primo luogo, le inesatte qualificazioni della società come fallita e cancellata dal registro delle imprese, smentite dalla documentazione in atti, evidenziano una negligente istruttoria. In secondo luogo, il provvedimento appare contraddittorio perché individua la società come responsabile della contaminazione, ma non risulta che essa sia stata coinvolta nel procedimento o destinataria della diffida. In terzo luogo, non emergono elementi sufficienti a giustificare la responsabilità dei ricorrenti, considerato che le criticità e la contaminazione erano state rilevate anteriormente o in prossimità dell'assunzione delle rispettive cariche e che non era stato dedotto un successivo aggravamento. Ritenuto altresì il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto, il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando l'udienza pubblica di merito al 21 ottobre 2026. La Provincia di Brescia è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
diffida con ordinanza motivata all’attuazione delle procedure per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
La norma costituisce la base del potere provinciale di imporre l'attuazione delle procedure di bonifica al responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione; l'esercizio del potere presuppone un'istruttoria attendibile e l'individuazione adeguatamente motivata del soggetto responsabile.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ravvisando sufficienti profili di fondatezza e un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- L'adozione di un provvedimento ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 richiede un'istruttoria attendibile e aggiornata sulla situazione giuridica e fattuale dei soggetti coinvolti; errori oggettivi sulla sopravvivenza, sul fallimento o sull'iscrizione della società destinataria incidono sulla legittimità dell'azione amministrativa.
- È contraddittorio individuare una società come responsabile della contaminazione e, al contempo, omettere il suo coinvolgimento procedimentale e notificare la diffida soltanto a soggetti diversi, chiamati a rispondere in ragione della loro qualità di amministratori.
- La responsabilità personale degli ex amministratori per la contaminazione non può essere desunta dalla sola titolarità di cariche sociali, ma deve essere sorretta da elementi istruttori sufficienti in ordine alla loro effettiva riferibilità causale all'evento contaminante.
- Quando le criticità ambientali e la contaminazione risultano anteriori o prossime all'assunzione delle cariche da parte degli amministratori e l'amministrazione non dimostra un successivo aggravamento, risultano insufficienti gli elementi per imputare loro la responsabilità della contaminazione.
- Nella fase cautelare, la presenza di errori istruttori, contraddizioni nell'individuazione del responsabile e insufficienza degli elementi sulla responsabilità personale integra un fumus boni iuris idoneo alla sospensione dell'atto, se accompagnato dal rischio di un danno grave e irreparabile.
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