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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34999/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che, in sede di opposizione a decreto penale, li aveva ammessi all'oblazione determinando in euro 12.040,00 la somma dovuta da ciascuno. Denunciavano l'abnormità del provvedimento per inosservanza ed errata applicazione dell'art. 81 c.p.: il GIP aveva ritenuto (senza che tale continuazione fosse contestata nell'editto accusatorio) l'esistenza di un unico disegno criminoso e aveva quindi aumentato la pena fino al triplo, determinando un importo per l'oblazione superiore persino al cumulo materiale delle sanzioni applicabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi ammissibili e fondati. Ha dichiarato che, trattandosi di contravvenzioni punite con la sola ammenda, la somma di oblazione deve essere pari alla terza parte del massimo edittale previsto per ciascuna violazione (quindi importi distinti: circa €4.013 per il capo 1 e €1.333 per il capo 3 nel caso di specie) e che il giudice non può applicare la continuazione in sede di decisione sulla richiesta di oblazione se tale vincolo non è risultante dall'editto accusatorio. Avendo il GIP applicato la continuazione e determinato impropriamente l'importo, il provvedimento è stato qualificato come abnorme e annullato (nell'operato della Corte: annullamento del provvedimento impugnato).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La Corte rileva che l'aumento di pena per continuazione (ultimo comma) è un istituto di diritto sostanziale applicabile in fase di giudizio di cognizione e non può essere autonomamente invocato dal giudice nella determinazione dell'oblazione se la continuazione non è contestata nell'editto accusatorio

  • art. 162 cod. pen.

    Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda la somma per l'oblazione è pari alla terza parte del massimo della pena edittale prevista per ciascuna di esse; pertanto l'oblazione va calcolata separatamente per ogni violazione quando non è contestata la continuazione

  • art. 459, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 459, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella descrizione del decreto penale (riduzione di metà della pena nella misura finale del decreto penale)

  • art. 568 cod. proc. pen.

    art. 568, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio di tipicità e tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei mezzi di impugnazione; la Corte richiama tale principio per delimitare la possibilità di ricorrere per cassazione e la nozione di provvedimento 'abnorme' quale deroga eccezionale

  • art. 111 Cost.

    art. 111, comma settimo, Cost.

    Richiamato come garanzia costituzionale che consente il ricorso per cassazione contro determinati provvedimenti sulla libertà personale e le sentenze, posto a fondamento della giurisprudenza sull'abnormità

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la categoria dell'abnormità non può essere utilizzata per eludere i limiti di sindacato previsti dall'art. 606 c.p.p.; non qualsiasi vizio di legge giustifica la ricorribilità per cassazione come 'abnormità'

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulla richiesta di oblazione non può fondare la determinazione dell'importo su un aumento per continuazione se tale continuazione non è stata contestata nell'editto accusatorio; la continuazione è un accertamento tipico della fase di cognizione.
  • Per contravvenzioni punite esclusivamente con ammenda, la somma di oblazione si calcola come la terza parte del massimo della pena edittale per ciascuna violazione: in assenza di contestazione della continuazione, occorrono versamenti distinti.
  • La nozione di 'provvedimento abnorme' permette di impugnare in Cassazione atti che esorbitano dal potere del giudice o determinano una stasi processuale, ma è un rimedio eccezionale: non sostituisce i normali mezzi di impugnazione e non giustifica la cassazione per qualsiasi mera illegittimità.
  • Se un provvedimento impone un atto futuro che sarebbe nullo o pregiudizievole per il regolare svolgimento del processo (stasi o regressione che impone adempimenti 'contra legem'), il pubblico ministero e le parti possono avere interesse concreto alla rimozione con ricorso straordinario.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe contestare in modo tempestivo l'applicabilità della continuazione in assenza di contestazione nell'editto e, se necessario, impugnare l'ordinanza per abnormità rispettando comunque termini e forme ordinari per la cassazione.

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