Cassazione Penale, Sentenza n. 34999/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che, in sede di opposizione a decreto penale, li aveva ammessi all'oblazione determinando in euro 12.040,00 la somma dovuta da ciascuno. Denunciavano l'abnormità del provvedimento per inosservanza ed errata applicazione dell'art. 81 c.p.: il GIP aveva ritenuto (senza che tale continuazione fosse contestata nell'editto accusatorio) l'esistenza di un unico disegno criminoso e aveva quindi aumentato la pena fino al triplo, determinando un importo per l'oblazione superiore persino al cumulo materiale delle sanzioni applicabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi ammissibili e fondati. Ha dichiarato che, trattandosi di contravvenzioni punite con la sola ammenda, la somma di oblazione deve essere pari alla terza parte del massimo edittale previsto per ciascuna violazione (quindi importi distinti: circa €4.013 per il capo 1 e €1.333 per il capo 3 nel caso di specie) e che il giudice non può applicare la continuazione in sede di decisione sulla richiesta di oblazione se tale vincolo non è risultante dall'editto accusatorio. Avendo il GIP applicato la continuazione e determinato impropriamente l'importo, il provvedimento è stato qualificato come abnorme e annullato (nell'operato della Corte: annullamento del provvedimento impugnato).
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La Corte rileva che l'aumento di pena per continuazione (ultimo comma) è un istituto di diritto sostanziale applicabile in fase di giudizio di cognizione e non può essere autonomamente invocato dal giudice nella determinazione dell'oblazione se la continuazione non è contestata nell'editto accusatorio
Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda la somma per l'oblazione è pari alla terza parte del massimo della pena edittale prevista per ciascuna di esse; pertanto l'oblazione va calcolata separatamente per ogni violazione quando non è contestata la continuazione
art. 459, comma 2, cod. proc. pen.
art. 459, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella descrizione del decreto penale (riduzione di metà della pena nella misura finale del decreto penale)
art. 568, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il principio di tipicità e tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei mezzi di impugnazione; la Corte richiama tale principio per delimitare la possibilità di ricorrere per cassazione e la nozione di provvedimento 'abnorme' quale deroga eccezionale
art. 111 Cost.
art. 111, comma settimo, Cost.
Richiamato come garanzia costituzionale che consente il ricorso per cassazione contro determinati provvedimenti sulla libertà personale e le sentenze, posto a fondamento della giurisprudenza sull'abnormità
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte osserva che la categoria dell'abnormità non può essere utilizzata per eludere i limiti di sindacato previsti dall'art. 606 c.p.p.; non qualsiasi vizio di legge giustifica la ricorribilità per cassazione come 'abnormità'
Massime di principio
- Il giudice che decide sulla richiesta di oblazione non può fondare la determinazione dell'importo su un aumento per continuazione se tale continuazione non è stata contestata nell'editto accusatorio; la continuazione è un accertamento tipico della fase di cognizione.
- Per contravvenzioni punite esclusivamente con ammenda, la somma di oblazione si calcola come la terza parte del massimo della pena edittale per ciascuna violazione: in assenza di contestazione della continuazione, occorrono versamenti distinti.
- La nozione di 'provvedimento abnorme' permette di impugnare in Cassazione atti che esorbitano dal potere del giudice o determinano una stasi processuale, ma è un rimedio eccezionale: non sostituisce i normali mezzi di impugnazione e non giustifica la cassazione per qualsiasi mera illegittimità.
- Se un provvedimento impone un atto futuro che sarebbe nullo o pregiudizievole per il regolare svolgimento del processo (stasi o regressione che impone adempimenti 'contra legem'), il pubblico ministero e le parti possono avere interesse concreto alla rimozione con ricorso straordinario.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe contestare in modo tempestivo l'applicabilità della continuazione in assenza di contestazione nell'editto e, se necessario, impugnare l'ordinanza per abnormità rispettando comunque termini e forme ordinari per la cassazione.
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