Cassazione Civile, Ordinanza n. 00365/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d’Italia a carico di un componente non esecutivo del consiglio di amministrazione di una banca significativa, per carenze nel governo societario e nell’organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni. La sanzione era stata confermata in sede di opposizione davanti alla Corte d’appello. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi: 1) deducendo violazione del ne bis in idem, perché per i medesimi fatti era già stato sanzionato anche dalla Consob; 2) invocando il favor rei e la retroattività della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, nonché la relativa questione di legittimità costituzionale; 3) lamentando la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio, per mancata conoscenza della proposta sanzionatoria e di tutti gli atti istruttori; 4) denunciando la carenza di motivazione e di chiara esposizione dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento; 5) contestando, nel merito, la violazione dell’art. 53 t.u.b. per non avere la Corte considerato le sue effettive funzioni e la mancanza di deleghe, sostenendo la propria posizione non esecutiva e sostanzialmente passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del ne bis in idem, rilevando che Banca d’Italia e Consob operano in un sistema di controllo duale con finalità e beni giuridici diversi; ha negato la retroattività della disciplina più favorevole e la natura sostanzialmente penale delle sanzioni bancarie oggetto di causa, escludendo quindi l’operatività del favor rei; ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio, affermando che il procedimento sanzionatorio è compatibile con le garanzie difensive se sono assicurati contestazione, possibilità di difese e accesso agli atti rilevanti, senza necessità di comunicare la proposta finale; ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione del provvedimento per difetto di specifica indicazione del pregiudizio; ha infine ritenuto infondato il motivo di merito, ribadendo che i doveri del consiglio di amministrazione bancario gravano anche sui consiglieri non esecutivi, i quali devono attivarsi in presenza di segnali di allarme, e che in materia sanzionatoria la Banca d’Italia deve provare tali segnali, mentre incombe sugli amministratori dimostrare di avere tenuto la condotta dovuta. È stata quindi confermata la condanna alle spese e disposto l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma base dell’opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia.
art. 53, comma 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/1993
impone doveri di organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni al consiglio di amministrazione bancario, gravanti anche sui consiglieri non esecutivi.
art. 53, comma 1, d.lgs. 385/1993
fondamento delle contestazioni sul governo societario e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo.
istituiscono un sistema di controllo duale tra Banca d’Italia e Consob, con competenze diverse e complementari.
art. 5, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 58/1998
invocato dal ricorrente per sostenere il ne bis in idem rispetto alle sanzioni Consob.
richiamato nel motivo sul ne bis in idem in relazione alle sanzioni di competenza Consob.
art. 2, comma 3, d.lgs. 72/2015
è stata esclusa l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole alle sanzioni amministrative bancarie oggetto di causa.
art. 3 Cost.
richiamato per contestare la mancata applicazione del favor rei e l’asserita illegittimità della disciplina transitoria.
art. 25, comma 2, Cost.
invocato nel secondo motivo a sostegno della richiesta di retroattività della disciplina più favorevole.
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato per il presunto contrasto con la CEDU e il diritto dell’Unione.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sul contraddittorio nel procedimento sanzionatorio.
art. 111 Cost.
richiamato per dedurre violazione del giusto processo e del contraddittorio.
art. 6 CEDU
esclusa la sua violazione perché le sanzioni in esame non sono state ritenute sostanzialmente penali e il procedimento amministrativo è stato ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali.
art. 7 CEDU
richiamato per sostenere l’applicazione del principio di lex mitior, ma ritenuto non operante nella fattispecie.
richiamato nei motivi sul contraddittorio e sulla motivazione del procedimento sanzionatorio.
richiamata per i principi generali del procedimento sanzionatorio amministrativo.
richiamati per sostenere la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo.
richiamato nel motivo relativo alla motivazione e alla legalità della sanzione amministrativa.
art. 3, comma 1, lett. m), n. 1, legge 154/2014
considerato come criterio direttivo che consentiva solo di valutare l’estensione del favor rei, non di introdurlo automaticamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema di vigilanza bancaria e finanziaria, la coesistenza di sanzioni irrogate da autorità diverse non integra di per sé una violazione del ne bis in idem quando ciascun procedimento tutela profili differenti della condotta e si inserisce in un controllo duale con funzioni distinte.
- Le sanzioni amministrative previste per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni delle banche non hanno, per il solo fatto di essere afflittive, natura sostanzialmente penale; in mancanza di tale qualificazione non opera automaticamente il principio della retroattività della lex mitior.
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo bancario il diritto di difesa è rispettato se l’interessato riceve contestazione, può presentare difese, essere sentito e accedere agli atti istruttori rilevanti; non è necessaria la comunicazione della proposta finale di sanzione all’incolpato.
- L’obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio va valutato in relazione alle specifiche contestazioni e al concreto pregiudizio dedotto: la censura è inammissibile se non spiega quale lesione effettiva abbia arrecato l’asserita carenza motivazionale.
- I doveri di vigilanza e attivazione del consiglio di amministrazione di una banca gravano anche sui consiglieri non esecutivi: in presenza di segnali di allarme essi devono reagire, richiedere informazioni e impedire la protrazione delle irregolarità, rispondendo della loro inerzia.
- In materia di sanzioni amministrative bancarie, l’autorità vigilante deve allegare e dimostrare i segnali di allarme e i fatti sintomatici dell’inerzia colpevole; spetta invece agli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva doverosa o comunque idonea a scongiurare il danno.
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