Cassazione Penale, Ordinanza n. 35452/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 9 gennaio 2026 della Corte di appello di Napoli, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. in riforma della sentenza del 15 maggio 2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord. La Corte di appello aveva rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 in otto mesi e ventisei giorni di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando nel resto. La difesa ha dedotto vizi di motivazione, assumendo che la decisione fosse fondata su affermazioni apodittiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono ammissibili censure riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e la difformità tra richiesta e decisione; sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. Il generico motivo relativo ai vizi di motivazione non rientrava tra quelli ammissibili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Questa Corte è ferma nel ritenere che avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa in esito al concordato in appello è limitato alle censure concernenti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale e la difformità della decisione rispetto alla richiesta; non sono ammissibili le doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
Questa Corte è ferma nel ritenere che avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel giudizio definito con concordato in appello, la dedotta mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere con ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Con sentenza del 9 gennaio 2026 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in riforma della pronuncia emessa il 15 maggio 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, ha rideterminato la pena irrogata ad Angelo Pesacane per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309/90 in mesi 8 e giorni 26 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, confermando nel resto.
La norma individua il reato per il quale era stata irrogata la pena; la sentenza in esame non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata in esito al concordato in appello è ammissibile limitatamente alle questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla conformità della decisione del giudice alla richiesta.
- Nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello sono inammissibili le censure relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.; una generica doglianza di vizio motivazionale non consente di superare tale limite.
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