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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10614/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene affrontato il merito della responsabilità penale, perché il ricorso è inammissibile sia per genericità del motivo sia per novità della censura sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo la mancata assoluzione per i reati contestati. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e indeterminato, perché non indica con precisione quali siano gli elementi posti a fondamento della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che viene anzi ritenuta logicamente corretta. Nel medesimo motivo veniva anche lamentata l'omessa esclusione della recidiva, ma tale doglianza è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità perché non risulta dedotta in appello e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Norma richiamata come uno dei reati per i quali l'imputato chiedeva l'assoluzione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 646 c.p.

    Norma richiamata come uno dei reati per i quali l'imputato chiedeva l'assoluzione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente i capi o i punti della decisione impugnata e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la carenza di specificità rende il motivo generico e inammissibile.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    In cassazione non possono proporsi questioni non dedotte nei motivi di appello, salvo i casi consentiti dalla legge; la censura sulla recidiva, non previamente dedotta, è quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e puntuale: la mera contestazione della motivazione senza indicare gli elementi di fatto e di diritto critici è generica e comporta l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di censure nuove rispetto a quelle formulate in appello, quando la legge richiede la previa deduzione del motivo a pena di inammissibilità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità o per novità della doglianza, il giudizio di legittimità non entra nel merito della responsabilità o del trattamento sanzionatorio.
  • La contestazione sulla recidiva, se non dedotta in appello, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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